Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 30/06/2008 |
Numero: | 113 |
Sommario |
Art. 1. Consulenza in materia di investimenti |
Art. 2. Reclutamento di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato |
Art. 3. Istituzione delle nuove province |
Art. 4. Comunità montane |
Art. 5. Termovalorizzatori |
Art. 6. Prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere |
Art. 7. Rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali |
Art. 8. Arbitrati |
Art. 9. Impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua |
Art. 10. Riordino dei consorzi di bonifica |
Art. 11. Riordino delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. |
Art. 12. Reclutamento dei docenti universitari |
Art. 13. Assunzione di ricercatori |
Art. 14. Comitato nazionale del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca |
Art. 15. Entrata in vigore |
§ 80.3.41 - D.L. 30 giugno 2008, n. 113. [1]
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(G.U. 30 giugno 2008, n. 151)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonchè di assicurare la funzionalità del sistema di istruzione universitario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Consulenza in materia di investimenti
1. All'articolo 19, comma 14, del
Art. 2. Reclutamento di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato
1. Il termine per il completamento delle procedure di assunzione di cui all'articolo 1, comma 518, della
2. Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria è differito al 31 dicembre 2009. A tale fine, per gli anni 2008 e 2009, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 523, della
Art. 3. Istituzione delle nuove province
1. I termini di cui agli articoli 4, comma 1, delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, e n. 148, e dell'articolo 5, comma 1, della
Art. 4. Comunità montane
1. All'articolo 2, comma 17, della
2. All'articolo 2, comma 21, della
Art. 5. Termovalorizzatori
1. All'articolo 2, comma 137, della
a) dopo le parole: «per quelli in costruzione,» sono inserite le seguenti: «con riferimento alla parte organica dei rifiuti,»;
b) le parole: «tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008».
Art. 6. Prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere
1. All'articolo 3 del
a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009»;
b) il comma 2-bis è abrogato.
Art. 7. Rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali
1. All'articolo 8-bis del
Art. 8. Arbitrati
1. I termini di cui all'articolo 15 del
Art. 9. Impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua
1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del
Art. 10. Riordino dei consorzi di bonifica
1. All'articolo 27, comma 1, del
Art. 11. Riordino delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.
1. All'articolo 28, comma 1, del
Art. 12. Reclutamento dei docenti universitari
1. All'articolo 12, comma 2, del
2. Alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2-bis, del
Art. 13. Assunzione di ricercatori
1. Per l'anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della
2. L'articolo 3, comma 1, del
Art. 14. Comitato nazionale del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca
1. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) di cui all'articolo 2 della
2. Per le attività di funzionamento del CNVSU e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 142, del
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 30 agosto 2008, n. 203). L'art. 1 della