| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 65. Moneta e valori bollati | 
| Capitolo: | 65.4 emissioni | 
| Data: | 06/08/1966 | 
| Numero: | 636 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Fino a quando permangono le esigenze della monetazione metallica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1967, la misura massima del compenso per il lavoro a cottimo [...] | 
§ 65.4.11 – L. 6 agosto 1966, n. 636. [1]
Norme relative alle contingenti esigenze della monetazione metallica.
(G.U. 22 agosto 1966, n. 207).
Fino a quando permangono le esigenze della monetazione metallica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1967, la misura massima del compenso per il lavoro a cottimo effettuato dagli operai della Zecca continua ad essere regolata dall'art. 28 delle norme speciali approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, applicandosi a tale misura le riduzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749.
Con la cessazione delle esigenze di cui al comma precedente cessa, altresì, di avere efficacia l'art. 35 delle norme speciali di cui al citato decreto ministeriale 5 giugno 1925.
[1] Abrogata dall'art. 1 del