§ 80.1.15 - L. 25 marzo 1958, n. 260.
Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.1 avvocatura dello Stato
Data:25/03/1958
Numero:260


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 11 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 12 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è abrogato
Art. 3.      L'art. 52 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima [...]
Art. 5.      Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai giudizi in corso nei quali, al posto di chi rappresenta l'Amministrazione secondo le norme organiche, sia stato citato il competente [...]


§ 80.1.15 - L. 25 marzo 1958, n. 260.

Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato.

(G.U. 8 aprile 1958, n. 84).

 

Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 11 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     L'art. 12 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è abrogato.

 

     Art. 3.

     L'art. 52 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     L'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato.

     Tale indicazione non è più eccepibile.

     Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato.

     L'eccezione rimette in termini la parte.

 

     Art. 5.

     Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai giudizi in corso nei quali, al posto di chi rappresenta l'Amministrazione secondo le norme organiche, sia stato citato il competente Ministro.