Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 7. Armi e sostanze esplodenti |
Capitolo: | 7.4 porto d'armi |
Data: | 18/06/1969 |
Numero: | 323 |
Sommario |
Art. unico. |
§ 7.4.1 – L. 18 giugno 1969, n. 323.
Rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo.
(G.U. 8 luglio 1969, n. 170).
Per l'esercizio dello sport del tiro a volo è in facoltà del questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
La licenza ha la durata di cinque anni dal giorno del rilascio e può essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza [1].
La validità della licenza è subordinata al pagamento della tassa annuale di concessione governativa di L. 5000. In caso di mancato pagamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.
[1] Comma così sostituito dall'art. 4 del