§ 7.3.54 - D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104.
Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.3 disciplina generale
Data:10/08/2018
Numero:104


Sommario
Art. 1.  Oggetto e campo di applicazione
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527
Art. 3.  Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
Art. 4.  Modifiche alla legge 18 giugno 1969, n. 323
Art. 5.  Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110
Art. 6.  Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157
Art. 7.  Modifiche al del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
Art. 8.  Modifiche alla legge 6 dicembre 1993, n. 509
Art. 9.  Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 526
Art. 10.  Modifiche al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43
Art. 11.  Norme di semplificazione in materia di tracciabilità delle armi e delle munizioni
Art. 12.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 13.  Disposizioni finanziarie
Art. 14.  Entrata in vigore


§ 7.3.54 - D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104.

Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

(G.U. 8 settembre 2018, n. 209)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

     Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi;

     Vista la legge 18 giugno 1969, n. 323, recante rilascio della licenza di porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo;

     Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, e successive modificazioni;

     Vista la legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, ed in particolare l'articolo 6;

     Vista la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante norme in materia di armi per uso sportivo;

     Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'articolo 11;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

     Visto il decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204;

     Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'articolo 14, comma 7, con il quale è stato abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, con il quale è stata demandata, in via esclusiva, al Banco nazionale di prova l'attività di accertamento della qualità di arma comune da sparo;

     Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, ed, in particolare l'articolo 1, comma 11;

     Vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009;

     Visto il regolamento (CE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, ed in particolare gli articoli 250 e 251;

     Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89, recante, norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino, e in particolare l'articolo 1;

     Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ed in particolare l'articolo 13;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

     Vista la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ed in particolare l'articolo 15;

     Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163 - Legge di delegazione europea 2016-2017, ed in particolare gli articoli 1, 2 e il relativo Allegato A;

     Vista la direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2018;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa e della salute;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Norme in materia di fabbricazione, detenzione, porto delle armi da fuoco e loro tracciabilità

 

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

     1. Il presente decreto costituisce attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, e integra la disciplina relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

     2. Il presente decreto non si applica all'acquisizione e alla detenzione di armi e munizioni appartenenti alle Forze Armate o di Polizia o ad Enti governativi, nonchè di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527

     1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 1, è sostituito dal seguente:

     «Art. 1.

     1. Il presente decreto costituisce attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

     2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle armi da fuoco della categoria A della direttiva, limitatamente ai casi in cui la detenzione e il porto sono consentiti nel territorio dello Stato, nonchè alle armi da fuoco delle categorie B e C della medesima direttiva.»;

     b) l'articolo 1-bis è sostituito dal seguente:

     «Art. 1-bis.

     1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

     a) "arma da fuoco", qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile, ad eccezione degli oggetti di cui al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Si considera, altresì, "arma da fuoco" qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile se:

     1) ha l'aspetto di un'arma da fuoco e,

     2) come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato;

     b) "parte", ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonchè, in relazione alle modalità di funzionamento, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati;

     c) "armi da fuoco camuffate": le armi fabbricate o trasformate in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto;

     d) "munizione", l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco a condizione che tali componenti siano soggetti ad autorizzazione;

     e) "tracciabilità", il controllo sistematico dei passaggi di proprietà dal fabbricante all'acquirente, o, laddove consentito, della disponibilità delle armi da fuoco e delle loro parti e munizioni, per finalità di prevenzione e repressione dei reati in materia, nonchè per finalità di analisi dei relativi fenomeni criminali;

     f) "intermediario", qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo e dai soggetti che esercitano la sola attività di trasporto, che svolge, pur senza avere la materiale disponibilità di armi da fuoco, loro parti o munizioni, un'attività professionale consistente integralmente o in parte:

     1) nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, loro parti o munizioni;

     2) nell'organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, loro parti o munizioni all'interno del territorio nazionale o di altro Stato membro, dallo Stato italiano ad altro Stato anche terzo e viceversa o fra uno Stato membro e un altro Stato anche terzo e viceversa;

     g) "armaiolo", qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita un'attività professionale consistente integralmente o in parte in una o più attività fra le seguenti:

     1) fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, locazione, riparazione, disattivazione, modifica o trasformazione di armi da fuoco o loro parti;

     2) fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni.».

 

     Art. 3. Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

     1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 31, primo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: «Ai titolari di licenza per la fabbricazione di armi di cui al presente comma è consentita, all'interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle parti d'arma dai medesimi fabbricate e non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni identificativi o distintivi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110. L'avvenuta rottamazione delle parti d'arma, iscritte nel registro di cui all'articolo 35, è immediatamente annotata nel medesimo registro.»;

     b) all'articolo 31-bis, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'operatore, nel caso in cui abbia la materiale disponibilità delle armi o delle munizioni, è obbligato alla tenuta del registro di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 55, nonchè ad effettuare le relative annotazioni concernenti le operazioni eseguite.»;

     c) all'articolo 34 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza di cui all'articolo 31, l'obbligo dell'avviso è assolto mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all'autorità di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d'arma.»;

     d) all'articolo 38 sono apportate le seguenti modifiche:

     1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.»;

     2) il quarto comma è sostituito dai seguenti: «Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.

     Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.

     Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.»;

     e) all'articolo 43, secondo comma, dopo le parole «può essere ricusata» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione,».

 

     Art. 4. Modifiche alla legge 18 giugno 1969, n. 323

     1. Alla legge 18 giugno 1969, n. 323, il secondo comma dell'articolo unico, è sostituito dal seguente: «La licenza ha la durata di cinque anni dal giorno del rilascio e può essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza.».

 

     Art. 5. Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110

     1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli effetti della legge penale sono, altresì, considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.»;

     b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al secondo comma, secondo periodo, le parole: «contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte,» sono sostituite dalle seguenti: «contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte,»;

     2) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52» sono sostituite dalle seguenti: «prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,»;

     c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al sesto comma, le parole: «è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo.» sono sostituite dalle seguenti: «è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo.»;

     2) dopo il nono comma è inserito il seguente:

     «Fermo restando il divieto di cui al nono comma, il titolare di licenza di collezione, in possesso della capacità di cui all'articolo 8, può trasportare le armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi. Ai fini del presente comma, la prova di funzionamento può essere effettuata, per ciascuna arma con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62. Il munizionamento acquistato per l'effettuazione della prova di funzionamento deve essere consumato dal titolare della collezione entro ventiquattro ore dall'acquisto. Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma sono punite con l'ammenda fino a 1.000 euro.»;

     d) all'articolo 11:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Marcatura delle armi comuni da sparo»;

     2) il primo comma è sostituito dal seguente:

     «Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve essere impressa, senza ritardo, a cura del fabbricante, dell'assemblatore o dell'importatore una marcatura unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l'assemblaggio, o l'importazione. Tale marcatura, contenente il nome, la sigla o il marchio del fabbricante o dell'assemblatore, il Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l'anno di fabbricazione o assemblaggio, qualora lo stesso non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello, deve essere impressa sul telaio o sul fusto o su un'altra parte dell'arma, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527. Può, altresì, essere apposto il marchio del produttore. Nel caso in cui una parte dell'arma sia di dimensioni troppo ridotte per essere provvista della marcatura in conformità del presente articolo, essa è contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica italiana e l'indicazione dell'anno in cui è avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che l'indicazione dello Stato membro dell'Unione europea importatore e l'anno di importazione siano già stati apposti dal medesimo Stato membro dell'Unione europea. Nei trasferimenti di armi da fuoco o delle loro parti dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi sono provviste della marcatura unica, ai sensi del presente comma, che consente di identificare l'ente che effettua il trasferimento.»;

     3) dopo l'undicesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, nono e decimo comma, è consentita la rottamazione delle armi, loro parti e relative munizioni, nonchè la sostituzione della parte di arma su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento delle stesse a cura dell'interessato, per la rottamazione, al Comando o Reparto delle Forze Armate competente per la rottamazione delle armi o altro ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Resta ferma la facoltà del detentore di sostituire la parte di arma inservibile, per rottura o usura, oggetto della rottamazione con una corrispondente parte nuova recante la prescritta marcatura.»;

     e) l'articolo 11-bis è sostituito dal seguente:

     «Art. 11-bis - Tracciabilità delle armi e delle munizioni.

     1. Nell'archivio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, sono registrati e conservati per un periodo di trenta anni dalla data della distruzione, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di matricola di ciascuna arma e la marcatura apposta sull'arma quale marcatura unica ai sensi dell'articolo 11, nonchè il numero di matricola o la marcatura unica applicata alla singola parte, nel caso in cui differisca dalla marcatura apposta su ciascuna arma da fuoco. L'archivio contiene, altresì, i dati identificativi del fornitore, dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco.

     2. Nel medesimo archivio sono registrati e conservati i dati di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 6 dicembre 1993, n. 509, nonchè i dati identificativi del fornitore e dell'acquirente delle munizioni medesime.»;

     f) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

     «Art. 17 - Compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza.

     1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di importazione, esportazione e trasferimenti intracomunitari di armi comuni da sparo, alle persone residenti nello Stato è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza o acquistate in base a contratto a distanza, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, qualora l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, ovvero, se privo delle predette autorizzazioni, provveda al ritiro dell'arma presso un titolare di licenza per il commercio di armi comuni da sparo o presso un intermediario di armi, muniti, rispettivamente, delle licenze di cui agli articoli 31 e 31-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.

     2. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a euro 154.».

     2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), numero 3), sono pari a euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2018.

 

     Art. 6. Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157

     1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 13, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonchè con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.»;

     b) all'articolo 22, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.».

 

     Art. 7. Modifiche al del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356

     1. All'articolo 12 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo. La misura ha durata annuale ed è rinnovabile. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.».

 

     Art. 8. Modifiche alla legge 6 dicembre 1993, n. 509

     1. All'articolo 3, comma 2, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il numero di identificazione del lotto, la quantità di cartucce in ogni imballaggio elementare, il calibro e il tipo di munizione;».

 

     Art. 9. Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 526

     1. All'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la verifica di conformità è effettuata dal Banco nazionale di prova, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito;».

 

     Art. 10. Modifiche al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43

     1. Al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, all'articolo 3, comma 3-bis, dopo le parole: «munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «31-bis, nelle ipotesi di cui al comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo,».

 

     Art. 11. Norme di semplificazione in materia di tracciabilità delle armi e delle munizioni

     1. Al fine di assicurare standard uniformi degli strumenti di controllo delle armi da fuoco e delle munizioni e garantire lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell'Unione europea, è istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni.

     2. Il sistema di cui al comma 1 contiene le seguenti informazioni:

     a) per le armi da fuoco il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di catalogo se presente, la classificazione secondo la normativa europea se presente, il numero di matricola di ciascuna arma e la marcatura apposta sul telaio o sul fusto quale marcatura unica ai sensi dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n.110, nonchè il numero di matricola o la marcatura unica applicata alle loro parti, nel caso in cui questa differisca dalla marcatura apposta sul telaio o sul fusto di ciascuna arma da fuoco. Il sistema contiene, altresì, i dati identificativi dei fornitori, degli acquirenti, dei detentori dell'arma, ivi compresi quelli riguardanti la sede legale qualora tali soggetti esercitino attività d'impresa, l'indicazione delle operazioni aventi ad oggetto ogni arma e la data in cui sono state effettuate, il relativo prezzo, nonchè gli estremi del titolo abilitativo all'acquisto e, nel caso di persona fisica diversa dall'imprenditore, il luogo di residenza. Nel sistema sono, inoltre, inseriti i dati relativi a qualsiasi operazione consistente in una trasformazione o modifica irreversibile dell'arma da fuoco che determini un cambiamento della categoria o della sottocategoria di cui all'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, incluse la disattivazione o la distruzione certificate e la data in cui sono avvenute tali operazioni;

     b) per le munizioni, le informazioni previste dall'articolo 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e i dati di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 6 dicembre 1993, n. 509;

     c) per le armi diverse dalle armi da fuoco, le informazioni previste dall'articolo 35 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 54, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ivi compresi i dati relativi alle armi a modesta capacità offensiva.

     3. I soggetti tenuti alla conservazione dei registri di cui all'articolo 35 e, limitatamente alle munizioni, all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, provvedono ad immettere i dati relativi alle operazioni eseguite, secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui al comma 6. L'inserimento dei dati nel sistema di cui al comma 1 costituisce valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 35 e, limitatamente alle munizioni all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

     4. I dati concernenti le operazioni relative alle armi compiute dagli acquirenti e detentori diversi dai soggetti di cui al comma 3, sono inseriti dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, dal locale comando dell'Arma dei Carabinieri ovvero dalla Questura competente per territorio in caso di trasmissione della denuncia per via telematica.

     5. Il sistema informatico è consultabile dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonchè dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, le Questure e gli uffici locali di pubblica sicurezza, per le finalità di controllo della circolazione delle armi e delle munizioni, nonchè per la prevenzione e repressione dei reati commessi a mezzo di essi.

     6. Con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero della difesa e il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali in ambito giudiziario e per finalità di polizia, le modalità:

     a) di funzionamento del sistema informatico;

     b) di trasmissione e conservazione dei dati previsti dall'articolo 35 e, limitatamente alle munizioni, dall'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

     c) di autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sul sistema;

     d) di collegamento, ai fini di consultazione e riscontro dei dati, con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

     e) di verifica della qualità e protezione dal danneggiamento e dalla distruzione accidentale o dolosa dei dati registrati e la loro sicura conservazione;

     f) di trasmissione delle informazioni qualora il sistema informatico di cui al comma 1 non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.

     7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono pari a euro 500.000 per l'anno 2018 e ad euro 1.000.000 per l'anno 2019, per l'istituzione del sistema informatico, e ad euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2020, per le attività di gestione e manutenzione del sistema.

 

Capo II

Norme transitorie e finali

 

     Art. 12. Disposizioni transitorie e finali

     1. Le disposizioni di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 18 giugno 1969, n. 323, nonchè quelle di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificate dal presente decreto, si applicano all'atto del rinnovo delle licenze ivi richiamate, rilasciate entro la data di entrata in vigore del decreto medesimo.

     2. Fino all'adozione del decreto regolamentare previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l'adempimento di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

     3. Ferma restando la normativa vigente relativa ai requisiti psicofisici necessari per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di armi, l'accertamento dei medesimi requisiti è effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.

     4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35, comma 5, e 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'acquisizione e la detenzione di armi di cui alla categoria A, punti 6 e 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonchè di caricatori per armi da fuoco in grado di contenere un numero di colpi eccedente i limiti consentiti all'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI, nonchè gli iscritti alle Federazioni di altri Paesi UE, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI.

     5. A coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente le armi ed i caricatori di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di cessione a qualunque titolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

     6. A coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente armi di cui alla categoria A, punto 8, dell'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le armi di cui al periodo precedente possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui all'articolo 10, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ed ai soggetti muniti della licenza per la fabbricazione di armi, ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione a enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi, è tenuto a farne denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed a chiedere apposita licenza di collezione rilasciata dal questore.

     7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, decimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, loro parti e relative munizioni può essere rilasciata dal questore apposita licenza di collezione in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, previa comunicazione all'autorità delle misure adottate per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico, nonchè per la custodia delle armi da fuoco, delle loro parti al fine di assicurare un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non autorizzato agli stessi. La licenza di collezione delle predette armi può essere rilasciata a coloro che le acquistano per causa di morte.

     8. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, alle armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Ai fini della legge penale, le armi di cui al periodo precedente sono considerate armi comuni da sparo.

     9. I detentori di armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, e loro parti adempiono alle disposizioni contenute nel presente decreto entro il 31 dicembre 2018.

 

     Art. 13. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d), numero 3), e dell'articolo 11, comma 1, del presente decreto, pari complessivamente ad euro 800.000 per l'anno 2018, ad euro 1.300.000 per l'anno 2019 e ad euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

     2. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 5, comma 1, lettera d), numero 3), e 11, comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 14. Entrata in vigore

     1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 14 settembre 2018.

     2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 6:

     a) all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, le parole: «armi, munizioni e» sono soppresse e le parole: «agli articoli 35 e» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo»;

     b) all'articolo 6, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 3 è abrogato;

     2) al comma 4, le parole: «35, comma 1» sono soppresse;

     c) all'articolo 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, il riferimento all'archivio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, si intende sostituito dal riferimento al sistema informatico di cui all'articolo 11, comma 1.

     3. L'obbligo di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è assolto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorsi i dodici mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 60 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente.