§ 79.3.29 - D.P.R. 7 giugno 1982, n. 366.
Aumento dell'indennità di rischio in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'indennità di rischio per gli operatori [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:07/06/1982
Numero:366


Sommario
Art. 1.  Indennità di rischio.
Art. 2.  Indennità di rischio per operatori subacquei.
Art. 3.  Indennità di volo per gli elicotteristi.
Art. 4.      Pur decorrendo l'aumento dell'indennità, di cui agli articoli precedenti, dal 1° gennaio 1982, una mensilità dell'aumento versa corrisposta anche per l'anno 1981, [...]
Art. 5.      Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto, prevista in L. 9.280.000.000 (novemiliardiduecentoottantamilioni), si provvede con legge in [...]


§ 79.3.29 - D.P.R. 7 giugno 1982, n. 366. [1]

Aumento dell'indennità di rischio in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'indennità di rischio per gli operatori subacquei e dell'indennità oraria di volo per gli elicotteristi, appartenenti al medesimo Corpo, con decorrenza 1° gennaio 1982.

(G.U. 19 giugno 1982, n. 167)

 

 

     Art. 1. Indennità di rischio.

     A decorrere dal 1° gennaio 1982 la misura dell'indennità di rischio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le prestazioni di cui al gruppo I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, aumentata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 224, è elevata a L. 4250.

 

          Art. 2. Indennità di rischio per operatori subacquei.

     Le misure dell'indennità di rischio agli operatori subacquei dei vigili del fuoco, che rientrano tra il personale di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, di cui alla tabella C allo stesso unita, già raddoppiate dal 1° gennaio 1980 con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 131, sono aumentate del 70% con decorrenza 1° gennaio 1982.

     Restano salve le modalità di cui alla tabella suddetta.

 

          Art. 3. Indennità di volo per gli elicotteristi.

     L'indennità oraria di volo per gli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 141, è elevata, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a L. 10.200.

     La corresponsione di tale indennità, che comunque potrà essere superiore, per addestramento e collaudo, a dieci ore mensili, esclude l'erogazione dell'indennità oraria di rischio, ricavata dalla misura giornaliera prevista all'art. 1 del presente decreto.

 

          Art. 4.

     Pur decorrendo l'aumento dell'indennità, di cui agli articoli precedenti, dal 1° gennaio 1982, una mensilità dell'aumento versa corrisposta anche per l'anno 1981, relativamente al mese di dicembre dello stesso anno.

 

          Art. 5.

     Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto, prevista in L. 9.280.000.000 (novemiliardiduecentoottantamilioni), si provvede con legge in relazione ai proventi derivanti dall'aumento delle tariffe per i servizi resi a privati dal Corpo nazionale del vigili del fuoco.

 


[1] Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.