§ 79.3.26 - D.P.R. 6 marzo 1981, n. 141.
Corresponsione dell'indennità di volo agli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:06/03/1981
Numero:141


Sommario
Art. unico.      Agli elicotteristi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene corrisposta, con effetto dal 1° gennaio 1980, una indennità di volo nella misura oraria di [...]


§ 79.3.26 - D.P.R. 6 marzo 1981, n. 141. [1]

Corresponsione dell'indennità di volo agli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 18 aprile 1981, n. 108)

 

 

     Art. unico.

     Agli elicotteristi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene corrisposta, con effetto dal 1° gennaio 1980, una indennità di volo nella misura oraria di L. 6.000 [2] .

     La corresponsione di tale indennità, che comunque non potrà essere superiore, per addestramento e collaudi, a dieci ore mensili, esclude l'erogazione dell'indennità giornaliera di rischio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, spettante per il turno in cui viene effettuato il volo.

     Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 febbraio 1981, n. 44.

 


[1] Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  La misura di cui al presente comma è stata elevata a L. 10.200, a decorrere dal 1° gennaio 1982, dall'art. 3, D.P.R. 7 giugno 1982, n. 366.