Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.3 vigili del fuoco |
Data: | 06/03/1981 |
Numero: | 141 |
Sommario |
Art. unico. Agli elicotteristi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene corrisposta, con effetto dal 1° gennaio 1980, una indennità di volo nella misura oraria di [...] |
§ 79.3.26 - D.P.R. 6 marzo 1981, n. 141. [1]
Corresponsione dell'indennità di volo agli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(G.U. 18 aprile 1981, n. 108)
Agli elicotteristi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene corrisposta, con effetto dal 1° gennaio 1980, una indennità di volo nella misura oraria di L. 6.000 [2] .
La corresponsione di tale indennità, che comunque non potrà essere superiore, per addestramento e collaudi, a dieci ore mensili, esclude l'erogazione dell'indennità giornaliera di rischio, di cui al
Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della
[1] Abrogato dall'art. 62 del
[2] La misura di cui al presente comma è stata elevata a