§ 79.2.902 - O.P.C.M. 28 aprile 2010, n. 3873.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:28/04/2010
Numero:3873


Sommario
Art. 1.      1. Tenuto conto della persistente attività vulcanica nell'ambito dell'arcipelago delle Isole Eolie e nelle prospicienti aree marine e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [...]
Art. 2.      1. Per provvedere ai necessari adempimenti di natura contabile in relazione alle attività poste in essere dal Commissario delegato - Sindaco di Catania per il superamento del contesto [...]
Art. 3.      1. Ai dirigenti medici di primo livello, in servizio in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri può essere attribuito, ove [...]
Art. 4.      1. Al fine di far fronte alle immediate esigenze derivanti dalle singole emergenze e per l'ottimale raggiungimento degli obiettivi individuati nelle relative ordinanze, all'art. 14, comma 3 [...]
Art. 5.      1. Per le finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, la regione Veneto è autorizzata ad utilizzare la somma di euro 5.280.000,00, [...]
Art. 6.      1. Il comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010 è sostituito dal seguente: «4. Per il funzionamento dell'Unità Tecnica di Missione, il [...]
Art. 7.      1. Nell'ambito dei quadri economici relativi ai contratti per la fornitura di beni o servizi, di importo complessivo superiore a 10 milioni di euro, finalizzati ad assicurare il necessario [...]


§ 79.2.902 - O.P.C.M. 28 aprile 2010, n. 3873.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 7 maggio 2010, n. 105)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale», e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2003, n. 3285;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3397 del 28 gennaio 2005 art. 8, n. 3536 del 28 luglio 2006 art. 21, n. 3552 del 17 novembre 2006 art. 11 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 art. 11;

     Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni inerente alle attività di messa in sicurezza del Duomo e Seminario di Agrigento, nonchè l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3642 del 16 gennaio 2008 art. 11;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3419 del 24 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di pericolo in atto nei territori dei comuni di Ancona e Orbetello» nonchè l'art. 14 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006 adottati per la messa in sicurezza del Duomo di Ancona e di Orbetello;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 18 luglio 2003 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza socio - ambientale nel territorio delle provincie di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso»;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3318 del 23 ottobre 2003 art. 6, n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 2, n. 3525 del 15 maggio 2006 art. 2, comma 2, n. 3417 del 24 marzo 2005, art. 4, n. 3536 del 28 luglio 2006 art. 13 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2005, relative all'emergenza socio ambientale nei Comuni de L'Aquila e Teramo per la messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3557 del 22 dicembre 2006 recante: «Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza e la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari»;

     Considerato che per le situazioni emergenziali di cui alle ordinanze sopra richiamate, sono terminate le attività di somma urgenza e si rende necessario, con riferimento agli aspetti amministrativo contabile, definire le eventuali situazioni debitorie e creditorie mediante la nomina di un soggetto avente specifica competenza;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, n. 3259 recante: «Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza ambientale determinatasi nella città di Catania nel settore del traffico e della mobilità» e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè la nota n. 77701 del 23 marzo 2010 del Sindaco di Catania;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847 del 5 febbraio 2010, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009», nonchè la nota del 7 aprile 2010 della regione Veneto»;

     Visto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e l'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010, recante: «Ulteriori disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia ed altre disposizioni di protezione civile» e la richiesta del 26 aprile 2010 del coordinatore dell'Unità tecnica di Missione;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009 recante: «Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie»;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Tenuto conto della persistente attività vulcanica nell'ambito dell'arcipelago delle Isole Eolie e nelle prospicienti aree marine e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, ed al fine di addivenire ad una più compiuta conoscenza e valutazione sull'attuale stato di attività dei vulcani sottomarini che presentano lo stesso processo geodinamico di generazione e delle relative dinamiche evolutive, nonchè per la tutela degli insediamenti abitativi costieri presenti nell'area di interesse nazionale del mare Mediterraneo, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad avvalersi di Istituti di ricerca nazionali, di esperti di comprovata ed elevata professionalità in materiain base ad una scelta di carattere fiduciario, anche appartenenti alla comunità scientifica internazionale, quali componenti di una apposita Commissione tecnico-scientifica. Con il decreto di istituzione sono individuati i relativi compensi da corrispondere ai componenti della Commissione, eccetto ai componenti in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, se nominati, che svolgono la propria attività nell'ambito degli ordinari doveri di ufficio. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è posto a carico del Fondo della protezione civile e non potrà superare complessivamente i 60.000,00 euro [1].

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad avvalersi di apposite società specializzate in attività di monitoraggio e di intervento operativo anche a grandi profondità marine.

     3. Per il compimento delle iniziative previste dal presente articolo, e specificamente per le attività negoziali, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a derogare, se necessario, e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, agli articoli 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 124, 125,128, 130, 132, 141 e 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 [2].

     4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

 

     Art. 2.

     1. Per provvedere ai necessari adempimenti di natura contabile in relazione alle attività poste in essere dal Commissario delegato - Sindaco di Catania per il superamento del contesto emergenziale ambientale determinatasi nella medesima città nel settore del traffico e della mobilità e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3259 del 20 dicembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, le residue disponibilità finanziarie giacenti sulla contabilità speciale n. 3076 sono trasferite al bilancio del comune di Catania in appositi capitoli di spesa da istituire per il proseguimento delle predette attività.

     2. All'esito delle attività di cui al comma 1 il Sindaco di Catania provvede a rendicontare ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

 

     Art. 3.

     1. Ai dirigenti medici di primo livello, in servizio in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri può essere attribuito, ove inviati nei territori in cui è stato dichiarato lo stato d'emergenza, e previa autorizzazione del Capo del medesimo Dipartimento, il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 3, lettere a) e b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006.

 

     Art. 4.

     1. Al fine di far fronte alle immediate esigenze derivanti dalle singole emergenze e per l'ottimale raggiungimento degli obiettivi individuati nelle relative ordinanze, all'art. 14, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, all'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2003, n. 3271, all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2003, n. 3277, all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2007, n. 3589, all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 2008, n. 3640, all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2007, n. 3580, all'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5.

     1. Per le finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, la regione Veneto è autorizzata ad utilizzare la somma di euro 5.280.000,00, riveniente dalle economie realizzatesi ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3027 del 18 dicembre 1999 e n. 3090 del 18 ottobre 2000 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3237 del 20 agosto 2002, n. 3258 del 28 dicembre 2002 e n. 3276 del 5 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 6.

     1. Il comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010 è sostituito dal seguente: «4. Per il funzionamento dell'Unità Tecnica di Missione, il coordinatore della medesima struttura e di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010 è autorizzato ad utilizzare il 50% delle economie accertate e disponibili nell'ambito dei quadri economici relativi alle attività poste in essere per lo svolgimento delle iniziative connesse al grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia».

     2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010, alla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, ricostituita dall'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 quale Unità tecnica di Missione, operante presso il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono apportate le modifiche nei termini di cui al presente comma:

     in ragione della nuova veste organizzativa strutturale, il contingente di dieci unità di personale - aventi qualifica funzionale, o equiparata, di aree III, II e I appartenenti alla Pubblica amministrazione, sia civile che militare, anche in posizione di comando - di cui all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, così come peraltro rideterminati in base all'art. 14, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, è incrementato di cinque unità. In riferimento alle funzioni assegnate ai soggetti del contingente, estranei alla Pubblica amministrazione e assunti con contratto a tempo determinato, è attribuita la posizione economica dell'area, prevista dal C.C.N.L. per il personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     il contingente di cui al comma 14 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 in data 19 marzo 2008 è ridotto a cinque unità.

     3. Per consentire la definitiva chiusura delle attività inerenti alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 18 luglio 2003, n. 3419 del 24 marzo 2005, n. 3450 del 16 luglio 2005 e n. 3557 del 22 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 dicembre 2011, l'ing. Gerardo Baione subentra, in qualità di Commissario delegato, in sostituzione dell'ing. Angelo Balducci nominato ai sensi delle predette ordinanze. Conseguentemente è abrogato l'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3603 del 30 luglio 2007 [3].

     4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 l'ing. Gerardo Baione subentra, in qualità di soggetto attuatore, in sostituzione di quello nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è autorizzato ad utilizzare la contabilità speciale n. 3143 aperta presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma.

     5. Relativamente alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 18 luglio 2003 e n. 3557 del 22 dicembre 2006 il Commissario delegato procede altresì alla ricognizione ed accertamento di tutte le posizioni debitorie e creditorie maturate dalle gestioni commissariali alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

     6. All'esito delle attività di cui al comma 4, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, predispone uno o più piani di estinzione delle passività e provvede al pagamento dei debiti ivi iscritti, dando priorità, in via graduata nell'ambito del piano, ai crediti privilegiati, ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi, a quelli derivanti eventualmente da atti transattivi tenendo conto della data di esigibilità del credito originario, nonchè agli altri crediti in relazione alla data di esigibilità.

     7. Per l'espletamento delle attività il Commissario delegato di cui al comma 3 può avvalersi di due unità di personale appartenente alla pubblica amministrazione posto in posizione di comando o distacco, previo assenso dell'interessato, in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, a cui potrà essere riconosciuto la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite da effettuarsi su richiesta del Commissario Delegato, con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile, nonchè della consulenza di una Commissione tecnica, composta da un Magistrato contabile, con funzioni di Presidente, e da due esperti di cui uno designato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e uno appartenente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza [4].

     8. In relazione ai maggiori compiti conferiti, al soggetto di cui ai commi 3 e 4, ed alla Commissione di cui al comma 7 è riconosciuto un compenso da determinarsi con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile.

     9. Al termine delle attività il Commissario delegato oltre a rendicontare ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, provvede a trasmettere una relazione dettagliata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

 

     Art. 7.

     1. Nell'ambito dei quadri economici relativi ai contratti per la fornitura di beni o servizi, di importo complessivo superiore a 10 milioni di euro, finalizzati ad assicurare il necessario supporto, alle attività poste in essere dal Dipartimento della protezione civile per fronteggiare le ricorrenti situazioni di emergenza che interessano il territorio nazionale, trovano specifica considerazione le somme da destinare all'espletamento da parte di personale del Dipartimento medesimo degli incarichi autorizzati o da autorizzare per la direzione dei lavori, il RUP e la commissione di collaudo oggetto dei contratti stessi. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del Dipartimento della protezione civile [5].

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3916.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3916.

[3] Comma già modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 3 giugno 2010, n. 3880 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3916.

[4] Comma già modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 3 giugno 2010, n. 3880, dall'art. 11 della O.P.C.M. 2 luglio 2010, n. 3885 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3916.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 2 luglio 2010, n. 3885.