§ 79.2.778 - O.P.C.M. 28 maggio 2009, n. 3774.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:28/05/2009
Numero:3774


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 1, dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009 è così sostituito: «1. L'architetto Roberto Cecchi è nominato Commissario delegato [...]
Art. 2.      1. Il presidente della regione Basilicata, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, è autorizzato, per il [...]
Art. 3.      1. Al fine di superare il contesto emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, il presidente della regione Lazio, Commissario [...]
Art. 4.      1. Per assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734, del 16 gennaio [...]
Art. 5.      1. Il Commissario delegato, presidente della regione Liguria ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734, del 16 gennaio 2009, è autorizzato ad utilizzare le [...]
Art. 6.      1. In relazione alla dichiarazione del grande evento per il Congresso eucaristico nazionale che si terrà ad Ancona nel mese di settembre 2011 ed alle diverse situazioni emergenziali in atto nel [...]
Art. 7.      1. Al fine di consentire la definitiva conclusione delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei [...]
Art. 8.      1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, n. 3750, la parola: «tre» è sostituita dalla parola: «cinque»
Art. 9.      1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629, del 20 novembre 2007, le parole: «della regione autonoma della Sardegna,» sono sostituite dalle parole: [...]
Art. 10.  [3]
Art. 11.      1. All'art. 3, comma 16, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756, del 15 aprile 2009, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Il Sottosegretario di [...]
Art. 12.      1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772, del 19 maggio 2009, è aggiunto il seguente comma: «3. Al Soggetto attuatore di cui al comma 1 è [...]
Art. 13.      1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 17, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, tenuto conto delle conseguenze derivanti dal trasferimento a L'Aquila della sede del Vertice G8 in [...]
Art. 14.      1. Il termine stabilito dall'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3712, del 31 ottobre 2008, per la conclusione delle attività nel settore della depurazione delle [...]


§ 79.2.778 - O.P.C.M. 28 maggio 2009, n. 3774.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 11 giugno 2009, n. 133)

 

     IL PRESIDENTE

     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Roma e provincia»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008, la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, e le note del presidente della regione Basilicata del 16 aprile 2009 e del presidente della regione Lazio del 14 maggio 2009;

     Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3690 del 4 luglio 2008, e la nota del 13 maggio 2008, del presidente della regione Marche;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2008, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di grave criticità causata dalle condizioni meteo avverse che hanno interessato il territorio della regione Liguria i giorni 29, 30 e 31 ottobre 2008;

     Vista la nota del 26 marzo 2009 del presidente della regione Liguria;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2008, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al Congresso eucaristico nazionale che si terrà ad Ancona-Osimo nel mese di settembre 2011 e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673, del 30 aprile 2008, e la nota del presidente della regione Marche;

     Visto l'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3661 del 19 marzo 2008, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile»;

     Vista la nota del 13 maggio 2009 del Commissario delegato per l'emergenza di Marinasco-Strà, nel comune di La Spezia;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia, la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, n. 3750, la nota della prefettura di Foggia - Ufficio territoriale del Governo del 16 marzo 2009, nonchè la nota del presidente della regione Puglia del 5 maggio 2009;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, con il quale è stato istituito il Comitato interministeriale per la celebrazione del grande evento denominato «150 Anni dell'Unità d'Italia», con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011;

     Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19, del citato decreto-legge n. 90/2008, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e l'ordinanza di protezione civile n. 3756 del 2009;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3712 del 31 ottobre 2008, recante: «Ulteriori disposizioni dirette a fronteggiare la situazione di criticità socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine» e la richiesta del Commissario delegato, presidente della regione autonoma Friuli;

     Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Il comma 1, dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009 è così sostituito: «1. L'architetto Roberto Cecchi è nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di grave pericolo in atto nelle aree archeologiche di Roma e di Ostia antica».

 

     Art. 2.

     1. Il presidente della regione Basilicata, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, è autorizzato, per il superamento della situazione emergenziale determinatasi a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di novembre e dicembre 2008, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili sul Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in deroga a quanto in esso stabilito.

 

     Art. 3.

     1. Al fine di superare il contesto emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, il presidente della regione Lazio, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, della predetta ordinanza n. 3734/2009, è autorizzato ad emanare, d'intesa con i sindaci di Ponza e di Ventotene, apposita ordinanza, avente efficacia limitata alla durata dello stato di emergenza di cui al decreto del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, per l'istituzione di un contributo aggiuntivo sul prezzo del biglietto di trasporto persone, veicoli e merci, per le tratte riguardanti i comuni di Ponza e di Ventotene, nonchè ai passeggeri di natanti privati, di qualsiasi stazza, che attraccheranno nei porti dei predetti comuni. L'ordinanza determinerà l'importo del contributo - che non potrà comunque essere superiore a un euro per singolo biglietto - e le modalità attuative in base alle quali le somme derivanti dallo stesso dovranno essere riscosse dalle compagnie di navigazione. Il predetto contributo non potrà essere applicato ai passeggeri che dichiarano di essere residenti nei comuni di Ponza e di Ventotene in osservanza di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     2. Le somme percepite in attuazione del comma 1, sono versate, a cura dei soggetti abilitati alla riscossione, nell'apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario delegato e dallo stesso trasferite, previa accurata verifica delle somme riscosse, nei bilanci dei comuni di Ponza e di Ventotene, sulla base di un apposito piano degli interventi, redatto dai predetti comuni e trasmesso per l'approvazione al Dipartimento della protezione civile.

 

     Art. 4.

     1. Per assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734, del 16 gennaio 2009, il Commissario delegato, presidente della regione Marche, di cui alla medesima ordinanza, è autorizzato ad utilizzare le risorse trasferite sul bilancio regionale ai sensi dell'art. 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3690, del 4 luglio 2008, per le finalità di cui all'art. 8, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734, del 16 gennaio 2009.

 

     Art. 5.

     1. Il Commissario delegato, presidente della regione Liguria ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734, del 16 gennaio 2009, è autorizzato ad utilizzare le seguenti risorse finanziarie:

     - quanto a euro 6.000.000,00 rivenienti dall'ordinanza di protezione civile n. 3110 del 2001;

     - quanto a euro 5.000.000,00 a valere sui residui del Fondo regionale di protezione civile, di cui euro 2.500.000,00 a valere sull'annualità 2002, euro 1.500.000,00 a valere sull'annualità 2004, ed euro 1.000.000,00 a valere sull'annualita 2005;

     - [quanto a euro 4.000.000,00 rivenienti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3338 del 13 febbraio 2004] [1];

     - quanto a euro 250.000,00 derivanti da economie rivenienti ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25.

     2. Le risorse di cui al comma 1, possono essere utilizzate per l'espletamento delle attività dirette a fronteggiare gli eventi calamitosi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2008, anche ai sensi dell'art. 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3742 del 2009 e dell'art. 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 2009.

     3. Tenuto conto della specificità della situazione determinatasi nella regione Liguria in ordine alla natura ed agli effetti degli eventi calamitosi occorsi nei mesi di febbraio e aprile 2009 al territorio regionale, il Commissario delegato, presidente della regione Liguria ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 2009, è autorizzato, ove venga ravvisato un nesso di causalità tra detti eventi e quelli verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008, a provvedere con i poteri conferiti ai sensi della predetta ordinanza, anche con le risorse di cui al comma 1.

 

     Art. 6.

     1. In relazione alla dichiarazione del grande evento per il Congresso eucaristico nazionale che si terrà ad Ancona nel mese di settembre 2011 ed alle diverse situazioni emergenziali in atto nel territorio regionale, la regione Marche è autorizzata:

     a) ad utilizzare la propria rete digitale a larga banda sulla frequenza 6,4 Ghz per la trasmissione in fonia e per il transito dei dati in deroga al decreto del Ministro delle comunicazioni n. 349 del 12 giugno 1998, e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003;

     b) a realizzare il centro polifunzionale della protezione civile e la sala operativa unificata permanente in un immobile individuato dalla regione Marche e posizionato in una località strategica anche rispetto alle esigenze della protezione civile nazionale [2].

     2. L'approvazione dei progetti per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituisce variante ai piani urbanistici.

     3. La regione Marche, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti stessi. Qualora alla Conferenza di servizi un rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

     4. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

     5. Al comma 1, dell'art. 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008, dopo le parole «decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;» sono aggiunte le seguenti: «decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 4;».

 

     Art. 7.

     1. Al fine di consentire la definitiva conclusione delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3412 del 2005, il termine stabilito ai sensi dell'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3661, del 19 marzo 2008, è differito al 30 giugno 2009.

 

     Art. 8.

     1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, n. 3750, la parola: «tre» è sostituita dalla parola: «cinque».

     2. All'art. 2, comma 2, dopo le parole: «enti locali e territoriali» sono aggiunte le seguenti: «e della prefettura-ufficio territoriale del Governo di Foggia» e dopo le parole: «vigente legislazione» è aggiunto il seguente periodo: «qualora si tratti di personale appartenente alla carriera prefettizia allo stesso è riconosciuta un'indennità mensile pari al 50% dell'indennità mensile di posizione in godimento».

     3. All'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, n. 3750, le parole: «un'unità» sono sostituite dalle parole: «due unità».

     4. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, n. 3750, dopo l'art. 7, è aggiunto il seguente articolo:

     «Art. 8. - 1. Al Commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3750/2009, ed ai soggetti attuatori, dallo stesso nominati, è riconosciuto un compenso mensile pari al 30% del trattamento economico in godimento.

     2. Nei confronti dei soggetti attuatori, il trattamento economico di cui al precedente comma è cumulabile con il trattamento economico di missione.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell' art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3750/2009.».

 

     Art. 9.

     1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629, del 20 novembre 2007, le parole: «della regione autonoma della Sardegna,» sono sostituite dalle parole: «della regione Abruzzo,».

 

     Art. 10. [3]

     [1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per la celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011, ed al fine di consentire un continuo monitoraggio, anche procedimentale, ed un impulso al programma delle predette celebrazioni, sotto i diversi profili contabili, amministrativi, giuridici e tecnici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita una Commissione di garanzia composta da tre componenti scelti tra persone di riconosciuta competenza e professionalità, a cui potrà essere riconosciuto un compenso.

     2. Agli oneri relativi ai compensi ed al funzionamento della Commissione, si provvede a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilità della Struttura di missione.]

 

     Art. 11.

     1. All'art. 3, comma 16, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756, del 15 aprile 2009, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Il Sottosegretario di Stato» sono sostituite dalle parole: «Il capo della Missione amministrativo-finanziaria».

     2. Al fine di razionalizzare la struttura del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania, con conseguente riduzione dei costi, tenuto conto dell'approssimarsi dello scadere dello stato di emergenza e del conseguente progressivo passaggio della gestione del sistema integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente competenti, all'art. 3, comma 16, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756, del 15 aprile 2009, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente comma: «16-bis. Gli incarichi di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa già conferiti per le esigenze delle soppresse Missioni "Finanziaria", "Coordinamento consorzi di bacino e istituzioni territoriali", "Liquidazione economico-finanziaria dei soppressi consorzi delle province di Napoli e Caserta", "Gestione contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa", "Coordinamento attività Dipartimento protezione civile e rapporti enti territoriali", e "Comunicazione" cessano, ove non confermati con provvedimento motivato del capo della Missione amministrativo-finanziaria, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.».

     3. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della Missione amministrativo-finanziaria di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3756, il capo Missione è autorizzato ad avvalersi, per prestazioni di lavoro straordinario, di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene temporaneamente messo a disposizione dalle amministrazioni di appartenenza. Al personale di cui al presente comma potranno essere corrisposte fino a 120 ore di lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di specifica autorizzazione del capo della Missione amministrativo-finanziaria.

 

     Art. 12.

     1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772, del 19 maggio 2009, è aggiunto il seguente comma: «3. Al Soggetto attuatore di cui al comma 1 è corrisposto un compenso pari al 40% del trattamento economico in godimento».

 

     Art. 13.

     1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 17, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, tenuto conto delle conseguenze derivanti dal trasferimento a L'Aquila della sede del Vertice G8 in termini di mancata promozione del sito e delle strutture ricettive realizzate nell'isola di La Maddalena, e dell'esigenza di mantenere la necessaria redditività degli investimenti effettuati nonchè il loro positivo impatto sullo sviluppo socio-economico dell'isola, nonchè in considerazione dei maggiori oneri derivanti al concessionario dalle prescrizioni alle proposte progettuali esaminate in sede di Conferenza di servizi, finalizzate a garantire la migliore sostenibilità ambientale degli interventi, all'art. 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, la parola: «trentennale» è sostituita dalla seguente: «quarantennale».

 

     Art. 14.

     1. Il termine stabilito dall'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3712, del 31 ottobre 2008, per la conclusione delle attività nel settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine, è prorogato di sessanta giorni.

     2. Le rate del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti a favore del Commissario delegato, ancora in essere alla data di cessazione delle attività del medesimo, saranno liquidate direttamente a favore della predetta Cassa dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia a carico del finanziamento già previsto da apposita legge regionale.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Periodo soppresso dall'art. 13 della O.P.C.M. 2 luglio 2010, n. 3885.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 18 della O.P.C.M. 10 novembre 2010, n. 3904.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della O.P.C.M. 3 novembre 2009, n. 3818.