Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 26/02/2011 |
Numero: | 3926 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'art. 1, comma 15, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2009, n. 3749 il periodo «Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente comma, e per lo [...] |
§ 79.2.983 - O.P.C.M. 26 febbraio 2011, n. 3926.
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie.
(G.U. 12 marzo 2011, n. 59)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, con il quale è stata disposta la proroga e la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle prospicienti aree marine;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli;
Visti i decreti di proroga del Presidente del Consiglio dei Ministri e, da ultimo, il decreto del 11 gennaio 2011, con il quale viene prorogato lo stato di emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2011;
Considerato, pertanto, che gli interventi straordinari finalizzati alla risoluzione del contesto emergenziale anche derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici, alla criticità del sistema portuale, alle problematiche in atto nel comparto idrico sono ancora in corso di svolgimento;
Ritenuta la permanenza delle condizioni di grave rischio anche derivante dalla natura vulcanica e dalla particolare collocazione geografica delle isole Eolie;
Viste le ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3225, n. 3266, n. 3282 del 2003, n. 3375 del 2004, n. 3397, n. 3417, n. 3452 del 2005, n. 3536 del 2006, n. 3646, n. 3691, n. 3696, n. 3704, n. 3726 del 2008, n. 3738, n. 3742, n. 3746, n. 3749, n. 3764, n. 3783, n. 3792, n. 3816, n. 3836 del 2009, n. 3873, n. 3885, n. 3891, n. 3916 del 2010:
Ritenuto, altresì, necessario prevedere ulteriori urgenti disposizioni normative per assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
Vista la nota del Commissario delegato per l'emergenza idrica nelle isole eolie del 18 febbraio 2011;
Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ordina:
1. All'art. 1, comma 15, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2009, n. 3749 il periodo «Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente comma, e per lo svolgimento delle attività di gestione del presidio territoriale avanzato, posto alle dirette dipendenze del vice Capo del Dipartimento della protezione civile area tecnico operativa» è sostituito dal seguente «Per lo svolgimento delle attività e degli interventi funzionali al superamento dell'emergenza in relazione agli effetti indotti dal vulcanismo in atto nel territorio delle isole Eolie».
2. [All'art. 1, comma 1 sono aggiunte le seguenti parole «e del titolare dell'incarico conferito ai sensi dell'art. 1, comma 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2009, n. 3749»] [1].
3. Il Commissario delegato - Capo del Dipartimento della protezione civile può, ove ritenuto necessario, indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti.
4. Il Commissario delegato - Capo del Dipartimento della protezione civile procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'Amministrazione invitata risulti assente o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico, territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della
5. All'art. 14, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 è abrogato il periodo «e per lo svolgimento di attività tecniche di valutazione, anche scientifica, e di pianificazione di protezione civile» e dopo le parole «tecnologiche e logistiche» è inserita la seguente «anche» [2].
6. All'art. 2, comma 5, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225, il periodo «ed ai luoghi ove siano presenti altre manifestazioni di vulcanismo» è sostituito dal seguente «di Stromboli e Vulcano».
7. Il Sindaco di Lipari provvederà, anche nei limiti delle risorse esistenti sulla contabilità del funzionario delegato derivanti dall'attuazione dell'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3225/2002, alla manutenzione delle elisuperfici realizzate, nel territorio del comune di Lipari.
8. Il Sindaco di Lipari, a seguito di una segnalazione del Dipartimento della Protezione civile, conseguente ad eventi che potrebbero determinare l'aumento della probabilità che si verifichi un collasso di una porzione della Sciara del Fuoco, con il possibile conseguente innesco di un maremoto, dispone l'attivazione delle sirene situate sull'isola di Stromboli e sull'isola di Panarea, assicurando procedure e mezzi di comunicazione certi e affidabili, provvedendo, altresì, ad emanare i provvedimenti necessari alla sicurezza delle persone nonchè alla divulgazione dell'allerta.
9. [Per la realizzazione delle reti e delle infrastrutture di cui all'art. 20, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, in deroga all'art. 19, commi 1 e 3 della
10. Il comma 1, dell'art. 16, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 è sostituito dal seguente: «Il Sindaco del Comune di Lipari, nell'ambito delle proprie competenze ordinarie, cura la campagna di comunicazione destinata alla popolazione ed ai turisti, dedicata ai fenomeni di vulcanismo presenti sulle isole di Stromboli e Vulcano. Per la predisposizione dei prodotti e la definizione dei contenuti il Sindaco può avvalersi della consulenza e dell'assistenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
11. All'art. 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010, n. 3891, dopo le parole «isola di Vulcano» è inserita la seguente frase «o impianto di produzione di acqua potabile a servizio della medesima isola di Vulcano».
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma abrogato dall'art. 2 della
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della
[3] Comma abrogato dall'art. 2 della