§ 79.2.386 - O.P.C.M. 22 dicembre 2005, n. 3485.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:22/12/2005
Numero:3485


Sommario
Art. 1.      1. Per i necessari ed urgenti interventi di messa in sicurezza della frana in atto alle pendici del Monte Croce in Val Badia, che minaccia la popolazione della località di San Leonardo nel [...]
Art. 2.      1. Per le indispensabili iniziative poste in essere in occasione delle celebrazioni del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale tenutesi nella città di Bari, e di cui al decreto del Presidente del [...]
Art. 3.  [1]
Art. 4.      1. In relazione alle peculiari condizioni di particolare e gravoso impegno del personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviato nei [...]
Art. 5.      1. Il Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, è integrato con un [...]
Art. 6.      1. Nell'allegato 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2005, n. 3464, l'importo complessivo di euro 600.000,00 relativo ai contributi assegnati alla [...]
Art. 7.      1. In relazione all'eccezionale movimento franoso verificatosi in località Colle Grande nel territorio del Comune di San Martino sulla Marrucina in provincia di Chieti e di cui al decreto del [...]
Art. 8.      1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, n. 3470, è aggiunto il seguente comma: «3. Il Dipartimento della protezione civile è, altresì, [...]
Art. 9.      1. In relazione al contesto esigenziale prospettato dalla regione Campania con la nota del 21 ottobre 2005, protocollo n. 0867684, e per la realizzazione dei necessari ed urgenti interventi di [...]
Art. 10.      1. Tenuto conto di quanto rappresentato dalla regione Emilia Romagna, con la nota protocollo n. 81038/AMB/ASS/05 del 30 settembre 2005, è assegnata all'Agenzia interregionale per il fiume Po la [...]
Art. 11.      1. Il Prefetto di Genova - Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, ai fini del più proficuo e tempestivo espletamento delle [...]
Art. 12.      1. In relazione agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Umbria il 26 settembre 1997 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 23 dicembre 2004 citato in [...]
Art. 13.      1. Sono prorogati, fino al 31 dicembre 2006, i poteri commissariali conferiti al Presidente della provincia di Rieti ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio [...]
Art. 14.      1. La regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, può provvedere a soddisfare le eventuali esigenze residuali di assistenza, anche economica, in favore delle famiglie che hanno [...]
Art. 15.      1. Per il completamento delle attività inerenti al recupero del patrimonio storico - artistico ed archeologico, danneggiato dagli eventi alluvionali che il 4 novembre 1966 hanno colpito la Città [...]
Art. 16.      1. Il Presidente generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici subentra, in qualità di Commissario delegato, in tutti gli incarichi affidati al Direttore dei Servizi integrati [...]
Art. 17.      1. L'art. 8, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005 è soppresso
Art. 18.      1. In relazione agli stati emergenziali di cui in premessa ed alla necessità di assicurare l'espletamento delle funzioni del Registro italiano dighe rispetto ad interventi di carattere [...]
Art. 19.      1. Considerata la necessità di disporre con assoluta urgenza l'attuazione degli interventi finalizzati ad avviare l'attività di ricostruzione presso il sito individuato, e tenuto conto della [...]
Art. 20.      1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3469/2005, citata in premessa, dopo le parole «posizione economica C2», è aggiunto il seguente periodo «nonchè di due unità di [...]


§ 79.2.386 - O.P.C.M. 22 dicembre 2005, n. 3485.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 20 gennaio 2006, n. 16)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto l'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stato istituito il «Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

     Vista la richiesta del Presidente della provincia autonoma di Bolzano, formulata con nota del 13 ottobre 2005, con la quale si rappresenta la grave situazione di rischio in atto alle pendici del Monte Croce in Val Badia che potrebbe creare situazioni di grave pericolo ad alcune abitazioni della località San Leonardo nel comune di Badia;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2004, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della città di Bari in occasione del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale»;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 2005, n. 3420, recante «Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della città di Bari in occasione del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale;

     Vista la nota del 27 settembre 2005 del sindaco di Bari;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005, n. 3410, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime»;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2003, n. 3266, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2005, n. 3475, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005»;

     Viste le note, del 13 dicembre 2005, del Presidente della regione Puglia e del Commissario delegato;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione», così come integrata dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3399 del 18 febbraio 2005;

     Vista la nota del 21 ottobre 2005 del Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia;

     Vista la nota del 26 ottobre 2005 del Presidente della regione Veneto con la quale si esprime parere favorevole all'integrazione del Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3383 del 2003, con un rappresentante del comune di Mira;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2005, n. 3464, recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale movimento franoso verificatosi in località Colle Grande nel territorio del comune di San Martino sulla Marrucina in provincia di Chieti;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del sisma verificatosi l'8 ottobre 2005 nella Repubblica del Pakistan;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, n. 3470, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso della popolazione della Repubblica del Pakistan in seguito al verificarsi del sisma dell'8 ottobre 2005, nonchè ad evitare maggiori danni a persone o cose»;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante: «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonchè le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n. 3394 del 18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402 del 10 marzo 2005, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, n. 3443 del 15 giugno 2005, n. 3449 del 15 luglio 2005 e n. 3452 del 1° agosto 2005;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2005 recante la proroga degli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania;

     Vista la nota del 21 ottobre 2005 del Dirigente del Settore programmazione interventi di protezione civile della regione Campania;

     Vista la nota del 30 settembre 2005 del Presidente della regione Emilia Romagna;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 1999 relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio (Savona ) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale, nonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, con il quale il medesimo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006;

     Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Interventi urgenti intesi a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla situazione di crisi socio-ambientale dell'area riguardante il sito industriale dell'ACNA ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona, e Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida»;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2005, n. 3455, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale determinatasi nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto»;

     Vista la nota in data 8 novembre 2005 del Prefetto di Genova - Commissario delegato;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2006, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

     Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria;

     Viste le note dei Presidenti delle regioni Marche e Umbria, con le quali sono state chieste alcune proroghe disposte con precedenti ordinanze di protezione civile;

     Viste le ordinanze di protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, n. 2782 del 9 aprile 1998, n. 2817 del 24 luglio 1998, n. 2980 del 27 aprile 1999, n. 3028 del 18 dicembre 1999, n. 3022 del 17 novembre 1999, n. 3061 del 30 giugno 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000 e n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3404 del 25 febbraio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, emanate per fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997;

     Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3452 del 1° agosto 2005, con cui il Presidente della provincia di Rieti è stato nominato Commissario delegato per il definitivo superamento della situazione di criticità determinata dai summenzionati eventi sismici;

     Vista la nota del 12 ottobre 2005, con cui il Presidente della provincia di Rieti - Commissario delegato ha rappresentato la necessità di introdurre alcune modifiche ed integrazioni alla sopra richiamata ordinanza n. 3452/2005;

     Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3258 del 20 dicembre 2002, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002 i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna»;

     Vista la nota del 13 settembre 2005 del Sindaco di Cortenova in provincia di Lecco, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di continuare a concedere contributi straordinari ai nuclei familiari che ancora non sono rientrati nelle abitazioni oggetto degli interventi di ricostruzione, in conseguenza del grave disagio subito dagli stessi;

     Vista la nota del 17 ottobre 2005 della regione Lombardia;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003, n. 3303, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso»;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3472 del 21 ottobre 2005, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto»;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3419 del 24 marzo 2005, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di pericolo in atto nei territori dei comuni di Ancona e Orbetello»;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione emergenziale inerente ai gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi in atto nei territori dei comuni di Naro e di Agrigento»;

     Vista la nota del 16 novembre 2005 della Regione Siciliana - Dipartimento regionale della protezione civile;

     Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»;

     Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto-legge che dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle grandi dighe si provvede, laddove sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;

     Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17622 dell'11 ottobre 2005 e la nota del direttore del settore infrastrutture dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti Sicilia-Calabria del 16 giugno 2005, prot. 16/ris;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3461/2005, n. 3498/2005, n. 3437/2005 e n. 3418/2005, per la messa in sicurezza delle grandi dighe delle regioni Basilicata, Lazio, Sicilia, Piemonte, Liguria, Marche e Toscana;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti a gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto»;

     Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 1°dicembre 2005;

     Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3300 dell'11 luglio 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004 e n. 3469 del 13 ottobre 2005;

     Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali, nonchè facilitare il ritorno alle normali condizioni di vita, disponendo misure agevolative in favore dei soggetti interessati dagli eventi calamitosi di cui sopra;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Per i necessari ed urgenti interventi di messa in sicurezza della frana in atto alle pendici del Monte Croce in Val Badia, che minaccia la popolazione della località di San Leonardo nel comune di Badia, è assegnata alla provincia autonoma di Bolzano la somma di euro 3.000.000,00 a carico del Fondo per interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, del quale è stata accertata la relativa disponibilità.

 

     Art. 2.

     1. Per le indispensabili iniziative poste in essere in occasione delle celebrazioni del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale tenutesi nella città di Bari, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2004, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a trasferire al Sindaco di Bari l'importo di euro 130.700,00, a carico del Fondo della protezione civile, rispetto a cui è stata accertata la relativa disponibilità.

 

     Art. 3. [1]

     1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3410 del 4 marzo 2005 è soppresso il periodo «a valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 203, della legge 28 dicembre 2004, n. 311».

     2. In relazione all'attuale consistenza dell'impegno richiesto al consulente giuridico, di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350 del 16 aprile 2004, è soppresso il periodo «collocato in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico,».

     3. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, cessa alla data di adozione della presente ordinanza.

     4. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3475 del 18 novembre 2005, le parole «di Bari» sono soppresse.

     5. Il Commissario delegato - Prefetto Tommaso Blonda, per l'espletamento dei compiti assegnatigli ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3475 del 18 novembre 2005, è autorizzato ad avvalersi di un Comitato tecnico di supporto con funzioni consultive all'uopo costituito, composto da sei unità di personale individuate dal medesimo Commissario delegato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 4.

     1. In relazione alle peculiari condizioni di particolare e gravoso impegno del personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviato nei territori del sud est asiatico colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza n. 3389/2004, l'indennità operativa prevista dall'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, è elevata del 20%.

 

     Art. 5.

     1. Il Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, è integrato con un rappresentante designato dal comune di Mira.

 

     Art. 6.

     1. Nell'allegato 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2005, n. 3464, l'importo complessivo di euro 600.000,00 relativo ai contributi assegnati alla regione Abruzzo è destinato per la situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2005, inerente alle eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito il medesimo territorio regionale.

 

     Art. 7.

     1. In relazione all'eccezionale movimento franoso verificatosi in località Colle Grande nel territorio del Comune di San Martino sulla Marrucina in provincia di Chieti e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005, al fine di procedere con ogni urgenza all'espletamento delle necessarie iniziative dirette al superamento del predetto contesto emergenziale è assegnata alla regione Abruzzo la somma di euro 3.000.000,00 a carico del Fondo per interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, rispetto a cui è stata accertata la relativa disponibilità, in deroga alle procedure da detta normativa previste.

 

     Art. 8.

     1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, n. 3470, è aggiunto il seguente comma: «3. Il Dipartimento della protezione civile è, altresì, autorizzato a consentire l'utilizzazione da parte delle Autorità locali dei necessari beni e materiali da impiegare per consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata, nonchè a rimborsare le spese sostenute, d'intesa con il medesimo Dipartimento, dalle diverse componenti del servizio nazionale della protezione civile, individuate ai sensi dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992, coinvolte nelle iniziative poste in essere, anche localmente, per fronteggiare il contesto calamitoso in questione».

     2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, n. 3470.

     3. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviato nella Repubblica del Pakistan colpito dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3470/2005, è riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennità operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

     4. Per il soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti dalle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui al presente articolo il Dipartimento della protezione civile può avvalersi di due unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata del contesto emergenziale.

     5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad avvalersi di una unità di personale appartenente all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperto nelle attività emergenziali di protezione civile, e di cui in premessa, in posizione di comando. Il predetto personale continua a beneficiare del trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro di appartenenza.

     6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile, del quale è stata accertata la relativa disponibilità.

 

     Art. 9.

     1. In relazione al contesto esigenziale prospettato dalla regione Campania con la nota del 21 ottobre 2005, protocollo n. 0867684, e per la realizzazione dei necessari ed urgenti interventi di cui all'elenco alla stessa nota allegato da porre in essere sulla base di un apposito programma per fronteggiare i gravi dissesti idrogeologici in atto, ed al fine di evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e a cose, è assegnata alla medesima Regione la somma di euro 3.000.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, del quale è stata accertata la relativa disponibilità.

 

     Art. 10.

     1. Tenuto conto di quanto rappresentato dalla regione Emilia Romagna, con la nota protocollo n. 81038/AMB/ASS/05 del 30 settembre 2005, è assegnata all'Agenzia interregionale per il fiume Po la somma di euro 3.500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, per la realizzazione, sulla base di un apposito programma, di interventi urgenti necessari alla messa in sicurezza del bacino del fiume Po.

 

     Art. 11.

     1. Il Prefetto di Genova - Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, ai fini del più proficuo e tempestivo espletamento delle attività da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale inerente alla crisi socio-ambientale dell'area riguardante il sito industriale dell'ACNA ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona, e Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida, è autorizzato ad avvalersi di cinque esperti nelle materie tecniche, giuridiche e amministrative, in aggiunta a quelli previsti dall'ordinanza di protezione civile n. 2986 del 1999 e successive modificazioni.

     2. I compensi da corrispondere ai predetti esperti sono determinati nel provvedimento di nomina e sono posti a carico dei fondi assegnati al Commissario delegato.

 

     Art. 12.

     1. In relazione agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Umbria il 26 settembre 1997 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 23 dicembre 2004 citato in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assegnare alla Comunità delle Clarisse un contributo straordinario di euro 978.000,00, a carico del Fondo della protezione civile, per gli adempimenti necessari alla ristrutturazione del Monastero di S. Agnese ubicato nella città di Perugia, gravemente danneggiato dai predetti eventi sismici.

     2. Il termine di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2004, n. 3390, è prorogato fino 31 dicembre 2006, con oneri posti a carico delle disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive, in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 15.

 

     Art. 13.

     1. Sono prorogati, fino al 31 dicembre 2006, i poteri commissariali conferiti al Presidente della provincia di Rieti ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005.

     2. Per l'espletamento delle attività necessarie al definitivo superamento del contesto di criticità nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3404/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il Presidente della provincia di Rieti - Commissario delegato si avvale di una struttura all'uopo istituita. A tal fine il Commissario delegato è autorizzato a stipulare contratti di consulenza con esperti nel limite di un'unità, nonchè a reperire personale dipendente della regione e degli enti locali in posizione di comando o distacco, nel limite massimo di quattro unità, cui potranno essere corrisposti gli emolumenti accessori previsti dalla normativa vigente in materia.

     3. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1 il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili destinate alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui al 1° e 2° piano stralcio degli interventi approvato rispettivamente con delibere del sub-Commissario pro-tempore rispettivamente n. 14 del 1° marzo 1999 e successive modifiche ed integrazioni e n. 5 del 26 gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. Il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3404/2005 è soppresso.

 

     Art. 14.

     1. La regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, può provvedere a soddisfare le eventuali esigenze residuali di assistenza, anche economica, in favore delle famiglie che hanno usufruito del contributo ex art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3258 del 20 dicembre 2002, che alla data di cessazione dello stato d'emergenza continuano a sostenere oneri per l'autonoma sistemazione. Il contributo economico dovrà essere commisurato alle reali condizioni di indigenza dei nuclei familiari accertate dalle amministrazioni comunali con modalità definite dalla regione e in misura comunque non superiore a quello percepito; ai relativi oneri si provvede a valere sulle economie realizzatesi nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate alla medesima regione Lombardia ai sensi dell'ordinanza di protezione civile sopra citata.

 

     Art. 15.

     1. Per il completamento delle attività inerenti al recupero del patrimonio storico - artistico ed archeologico, danneggiato dagli eventi alluvionali che il 4 novembre 1966 hanno colpito la Città di Firenze, è assegnato alla Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino un contributo straordinario di euro 250.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, da destinare al restauro e alla conservazione dell'«Ultima Cena» di Giorgio Vasari.

 

     Art. 16.

     1. Il Presidente generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici subentra, in qualità di Commissario delegato, in tutti gli incarichi affidati al Direttore dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente n. 3303 del 18 luglio 2003, n. 3419 del 24 marzo 2005 e n. 3450 del 16 luglio 2005 citate in premessa, nonchè negli incarichi affidati in qualità di soggetto attuatore.

 

     Art. 17.

     1. L'art. 8, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005 è soppresso.

     2. Al consulente giuridico di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005, è corrisposto il compenso stabilito ai sensi dell'art. 6, comma 3, della medesima ordinanza di protezione civile.

 

     Art. 18.

     1. In relazione agli stati emergenziali di cui in premessa ed alla necessità di assicurare l'espletamento delle funzioni del Registro italiano dighe rispetto ad interventi di carattere indifferibile, anche tenuto conto degli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legge n. 79/2004 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 139/2004, e con le procedure ivi previste, il Registro italiano dighe è autorizzato ad effettuare assunzioni di personale con contratto a tempo determinato entro il limite massimo di e 2.500.000; i relativi oneri sono posti a carico del medesimo Registro italiano dighe.

     2. Il dott. ing. Rosario De Francesco è nominato Commissario delegato in sostituzione del Direttore del Settore infrastrutture del Servizio integrato infrastrutture e trasporti per le regioni Sicilia e Calabria di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3418/2005, e provvede a porre in essere le iniziative per la messa in sicurezza delle dighe di Pasquasia (Comune di Enna) e di Cuba (Comune di Centuripe Enna) con i poteri previsti dalla citata ordinanza n. 3418/2005.

 

     Art. 19.

     1. Considerata la necessità di disporre con assoluta urgenza l'attuazione degli interventi finalizzati ad avviare l'attività di ricostruzione presso il sito individuato, e tenuto conto della necessità di rimuovere le condizioni di grave disagio in cui versa attualmente la popolazione della frazione di Cavallerizzo interessata dal grave evento calamitoso, il soggetto attuatore - Direttore del S.I.I.T. - settore infrastrutture Lazio, Abruzzo e Sardegna nominato ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3472 del 21 ottobre 2005, procede alle aggiudicazioni dei lavori anche sulla base del solo progetto definitivo o preliminare, eventualmente provvedendo al conferimento di appalti integrati. E' in facoltà del soggetto attuatore disporre per la corresponsione di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori.

     2. Per il compimento delle attività finalizzate alla delocalizzazione ed alla ricostruzione della frazione di Cavallerizzo, il Soggetto attuatore, ove ritenuto indispensabile, e autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 4, 6, 7; 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, ter, quater, quinquies, sexies, nonchè alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate, nel rispetto della previsione di cui all'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37.

     3. Per garantire il necessario supporto tecnico amministrativo al Soggetto attuatore nello svolgimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza, è istituita apposita struttura di missione composta da cinque unità di personale appartenenti alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza, nonchè di un avvocato dello Stato al quale verrà corrisposto un compenso su base annua pari al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, con oneri a carico del Fondo di protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità [2].

     4. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto ed in relazione alle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, è autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, fino a un massimo di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti fissati dalla normativa vigente [3].

     5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta la necessaria disponibilità [4].

 

     Art. 20.

     1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3469/2005, citata in premessa, dopo le parole «posizione economica C2», è aggiunto il seguente periodo «nonchè di due unità di personale appartenente all'area B - posizione economica B3».

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] I riferimenti al Prefetto Tommaso Blonda di cui al presente articolo sono stati soppressi dall'art. 1 della O.P.C.M. 16 giugno 2006, n. 3527.

[2] Comma già modificato dall'art. 7 della O.P.C.M. 16 gennaio 2008, n. 3642 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 28 maggio 2008, n. 3675.

[3] Comma così modificato dall'art. 7 della O.P.C.M. 16 gennaio 2008, n. 3642.

[4] Comma aggiunto dall'art. 7 della O.P.C.M. 16 gennaio 2008, n. 3642.