§ 79.2.117 - O.P.C.M. 14 dicembre 2000, n. 3098.
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:14/12/2000
Numero:3098


Sommario
Art. 1.      1. Il piano di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3090/2000 e successive modifiche e integrazioni comprende anche interventi da attuarsi ai sensi dell'art. 4, comma 10-bis, della legge 31 dicembre [...]
Art. 2.      1. Le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 3090, n. 3092, n. 3093, n. 3095, n. 3096 e nella direttiva del 23 ottobre 2000 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della [...]
Art. 3.      1. All'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 3090/2000 è aggiunto il seguente periodo: "Parte del contributo può essere concesso ai proprietari di immobili danneggiati, dati in locazione per lo [...]
Art. 4.      1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3095/2000, è aggiunto il seguente comma:
Art. 5.      1. In favore degli enti locali le entrate e le spese conseguenti gli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre, ottobre e novembre non sono considerate ai fini del patto di stabilità [...]
Art. 6.      1. Il Centro di ricerca interuniversitario in monitoraggio ambientale (CIMA) di Savona provvede, d'intesa con la regione Liguria, ad assicurare, fino al 31 gennaio 2001, interventi urgenti per [...]
Art. 7.      1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 3064/2000 le parole "1° gennaio 2001" e "1° giugno 2001" sono sostituite con "1° gennaio 2002" e "1° giugno 2002".
Art. 8.      1. L'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 2, dell'ordinanza n. 3061/2000 è prorogata al 31 dicembre 2001 ed è incrementata di ulteriori 2 unità. L'onere è posto a carico delle disponibilità [...]
Art. 9.      1. L'attività del Comitato tecnico amministrativo di cui all'ordinanza n. 2621/1997 è prorogata al 31 dicembre 2002.
Art. 10.      1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, [...]


§ 79.2.117 - O.P.C.M. 14 dicembre 2000, n. 3098.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile.

(G.U. 23 dicembre 2000, n. 299)

 

     Art. 1.

     1. Il piano di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3090/2000 e successive modifiche e integrazioni comprende anche interventi da attuarsi ai sensi dell'art. 4, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 677, e successive modifiche. L'onere per la compensazione prevista dal citato articolo, comprende anche le spese generali e l'IVA che dovrà comunque essere corrisposta.

     2. Nelle zone montane i materiali litoidi rimossi dagli alvei per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo, regolarmente autorizzati dalle autorità idrauliche competenti, e non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo n. 275/1993, essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali, o a società partecipate titolari o concessionarie di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzare nel territorio regionale anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale.

     3. I materiali litoidi dispersi nei terreni privati per effetto degli eventi alluvionali sono nella disponibilità dei proprietari dei fondi che provvedono alla bonifica del terreno.

 

          Art. 2.

     1. Le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 3090, n. 3092, n. 3093, n. 3095, n. 3096 e nella direttiva del 23 ottobre 2000 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2000, si applicano anche al territorio della provincia autonoma di Bolzano colpita dagli eventi alluvionali nel mese di novembre 2000, in quanto compatibili con il proprio ordinamento.

     2. Per gli eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre nel territorio della provincia autonoma di Bolzano è assegnata la somma di lire 3 miliardi a valere sulle disponibilità, esercizio finanziario 2001, dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile). La provincia autonoma è autorizzata ad anticipare una somma equivalente sul proprio bilancio.

 

          Art. 3.

     1. All'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 3090/2000 è aggiunto il seguente periodo: "Parte del contributo può essere concesso ai proprietari di immobili danneggiati, dati in locazione per lo svolgimento di attività produttive, in proporzione ai danni subiti dall'immobile e dalle attività produttive medesimi.".

 

          Art. 4.

     1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3095/2000, è aggiunto il seguente comma:

     "3. - Il beneficio di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3090/2000 è concesso altresì alle persone fisiche il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo fino a lire 20 milioni come determinato dall'art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e modificato dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, e che dichiarino di aver subito danni superiori a 10 milioni di lire. In tali casi la perizia giurata può essere sostituita da autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.".

 

          Art. 5.

     1. In favore degli enti locali le entrate e le spese conseguenti gli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre, ottobre e novembre non sono considerate ai fini del patto di stabilità per gli anni 2000-2001 e 2002.

 

          Art. 6.

     1. Il Centro di ricerca interuniversitario in monitoraggio ambientale (CIMA) di Savona provvede, d'intesa con la regione Liguria, ad assicurare, fino al 31 gennaio 2001, interventi urgenti per la valutazione delle situazioni di pericolo connesse a dissesti idrogeologici e a fornire consulenza tecnica alle prefetture e agli enti locali per l'adozione delle più appropriate misure di salvaguardia. A tal fine è assegnata al CIMA la somma di lire 600 milioni a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3. dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile).

 

          Art. 7.

     1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 3064/2000 le parole "1° gennaio 2001" e "1° giugno 2001" sono sostituite con "1° gennaio 2002" e "1° giugno 2002".

     2. L'onere corrispondente all'applicazione della disposizione di cui al comma 1 è posto a carico delle risorse di cui all'art. 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive integrazioni.

 

          Art. 8.

     1. L'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 2, dell'ordinanza n. 3061/2000 è prorogata al 31 dicembre 2001 ed è incrementata di ulteriori 2 unità. L'onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3047/2000.

 

          Art. 9.

     1. L'attività del Comitato tecnico amministrativo di cui all'ordinanza n. 2621/1997 è prorogata al 31 dicembre 2002.

 

          Art. 10.

     1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.