§ 79.2.132 - O.P.C.M. 2 luglio 2001, n. 3141.
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il superamento dell'emergenza nelle regioni colpite dagli eventi idrogeologici [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:02/07/2001
Numero:3141


Sommario
Art. 1.      1. Per la prosecuzione degli interventi volti al superamento dell'emergenza nei territori delle regioni e delle province autonome colpite dagli eventi idrogeologici dell'autunno 2000 e, in [...]
Art. 2.      1. All'ultimo periodo dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3133/2001 le parole "le risorse di cui all'art. 3, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "le risorse di cui all'art. 2, comma 1".
Art. 3.      1. Il termine del 30 giugno 2001, di cui all'art. 19 dell'ordinanza n. 3061/2000 è prorogato al 31 dicembre 2001. L'onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 4, comma 1, della [...]


§ 79.2.132 - O.P.C.M. 2 luglio 2001, n. 3141.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il superamento dell'emergenza nelle regioni colpite dagli eventi idrogeologici dell'autunno 2000 e dell'evento sismico del 9 settembre 1998 e modifiche all'ordinanza 20 maggio 2001, n. 3133.

(G.U. 13 luglio 2001, n. 161)

 

     Art. 1.

     1. Per la prosecuzione degli interventi volti al superamento dell'emergenza nei territori delle regioni e delle province autonome colpite dagli eventi idrogeologici dell'autunno 2000 e, in particolare, per l'erogazione di primi acconti sui contributi spettanti ai soggetti privati ed alle attività produttive danneggiate ai sensi degli articoli 4 e 4-bis della legge n. 365/2000, la regione Piemonte è autorizzata, in deroga ai limiti di indebitamento consentiti dalle norme vigenti, a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito nazionali ed esteri per i quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concedere contributi annui a valere sugli stanziamenti previsti dall'art. 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con imputazione all'unità previsionale di base 20.2.1.2 (cap. 9332) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nei seguenti limiti: lire 12 miliardi a decorrere dal 2001 e lire 33 miliardi a decorrere dal 2002.

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le sottoelencate regioni e province autonome sono autorizzate, in deroga ai limiti di indebitamento consentiti dalle norme vigenti, a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito nazionali ed esteri per i quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concedere contributi annui a decorrere dal 2001 a valere sugli stanziamenti previsti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, con imputazione all'unità previsionale di base 20.2.1.3 (cap. 9353) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2001: regione Liguria: lire 9,2 miliardi; regione Lombardia: lire 5,4 miliardi; regione Toscana: lire 2,2 miliardi; regione autonoma Valle d'Aosta: lire 3,9 miliardi; regione Veneto: lire 1,45 miliardi; regione Emilia-Romagna: lire 3,25 miliardi; regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: lire 0,68 miliardi; provincia autonoma Trento: lire 1 miliardo; provincia autonoma Bolzano: lire 0,79 miliardi.

     3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è assegnata alla regione Puglia la somma di lire 800 milioni, con imputazione all'unità previsionale di base 20.2.1.3 (cap. 9353) del centro di responsabilità n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

     4. Al fine di velocizzare gli interventi di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome interessate sono autorizzate ad anticipare le risorse assegnate dal presente articolo a carico dei propri bilanci o delle disponibilità già assegnate con le ordinanze citate in premessa, ove necessario e nella misura ritenuta congrua nei limiti delle assegnazioni complessive.

     5. Ove le regioni e le province autonome facciano ricorso al finanziamento tramite la Cassa depositi e prestiti, la stessa è autorizzata a far decorrere i mutui quindicennali dal 1° luglio 2001, per quanto riguarda i mutui con decorrenza 2001 e dal 1° gennaio 2002, per quanto riguarda i mutui con decorrenza 2002.

 

          Art. 2.

     1. All'ultimo periodo dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3133/2001 le parole "le risorse di cui all'art. 3, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "le risorse di cui all'art. 2, comma 1".

 

          Art. 3.

     1. Il termine del 30 giugno 2001, di cui all'art. 19 dell'ordinanza n. 3061/2000 è prorogato al 31 dicembre 2001. L'onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 226/1999.

     2. Le disposizioni di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 3028/1999 si applicano anche ai comuni danneggiati dall'evento sismico del 9 settembre 1998, di cui alla legge n. 226/1999.