Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 78. Prezzi |
Capitolo: | 78.1 prezzi |
Data: | 23/12/1978 |
Numero: | 846 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. In attesa della legge di riordinamento del sistema di controllo dei prezzi, gli ispettori incaricati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio [...] |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 78.1.21 - D.L. 23 dicembre 1978, n. 846. [1]
Istituzione dei comitati regionali dei prezzi.
(G.U. 30 dicembre 1978, n. 362).
In attesa della legge di riordinamento del sistema di controllo dei prezzi, gli ispettori incaricati ai sensi dell'art. 13 del
La disposizione di cui al precedente comma si applica esclusivamente nei confronti degli ispettori che, alla data del 31 dicembre 1978, hanno completato e superato il periodo massimo previsto dalle vigenti norme.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Articolo abrogato dalla
[3] Articolo abrogato dalla
[4] Comma così modificato dalla