Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 30/09/1947 |
Numero: | 1175 |
Sommario |
Art. 1. Il secondo comma dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, sostituito dall'art. 22 del regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, è modificato come segue: |
Art. 2. La disposizione del precedente articolo si applica dalla prima rata della pensione di guerra con scadenza successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 77.6.33 - D.Lgs.C.P.S. 30 settembre 1947, n. 1175 [1].
Variazioni alla misura della ritenuta sugli assegni di pensione ai dementi di guerra ricoverati in luogo di cura.
(G.U. 7 novembre 1947, n. 256).
Il secondo comma dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, sostituito dall'art. 22 del regio
"Dette trattenute non potranno eccedere il terzo degli assegni complessivi spettanti all'invalido per demenza".
La disposizione del precedente articolo si applica dalla prima rata della pensione di guerra con scadenza successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Ratificato dalla