§ 77.5.5i - Legge 31 luglio 1956, n. 1037.
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:31/07/1956
Numero:1037


Sommario
Art. unico.      E' prorogato al 30 giugno 1957 il termine stabilito con la legge 14 luglio 1955, n. 617, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori [...]


§ 77.5.5i - Legge 31 luglio 1956, n. 1037.

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

(G.U. 15 settembre 1956, n. 233).

 

 

     Art. unico.

     E' prorogato al 30 giugno 1957 il termine stabilito con la legge 14 luglio 1955, n. 617, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.