Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.5 indennità |
Data: | 14/07/1955 |
Numero: | 617 |
Sommario |
Art. 1. E' prorogato, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il termine stabilito dalla legge 27 dicembre 1953, n. 961, per il versamento al [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° novembre [...] |
§ 77.5.5h - Legge 14 luglio 1955, n. 617.
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
(G.U. 5 agosto 1955, n. 179).
E' prorogato, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il termine stabilito dalla
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° novembre 1954.