Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.5 indennità |
Data: | 27/12/1953 |
Numero: | 961 |
Sommario |
Art. 1. E' riaperto fino al 31 ottobre 1954 il termine stabilito con la legge 10 febbraio 1953, n. 82, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 31 ottobre [...] |
§ 77.5.5g - Legge 27 dicembre 1953, n. 961.
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
(G.U. 31 dicembre 1953, n. 299).
E' riaperto fino al 31 ottobre 1954 il termine stabilito con la
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 31 ottobre 1953.