§ 77.5.5g - Legge 27 dicembre 1953, n. 961.
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:27/12/1953
Numero:961


Sommario
Art. 1.      E' riaperto fino al 31 ottobre 1954 il termine stabilito con la legge 10 febbraio 1953, n. 82, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 31 ottobre [...]


§ 77.5.5g - Legge 27 dicembre 1953, n. 961.

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

(G.U. 31 dicembre 1953, n. 299).

 

 

     Art. 1.

     E' riaperto fino al 31 ottobre 1954 il termine stabilito con la legge 10 febbraio 1953, n. 82, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 31 ottobre 1953.