§ 77.5.5b - Legge 2 agosto 1952, n. 1181.
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità degli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:02/08/1952
Numero:1181


Sommario
Art. 1.      E' prorogato fino al 31 dicembre 1952 il termine stabilito con la legge 7 dicembre 1951, n. 1617, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...]


§ 77.5.5b - Legge 2 agosto 1952, n. 1181.

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità degli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

(G.U. 18 settembre 1952, n. 217).

 

 

     Art. 1.

     E' prorogato fino al 31 dicembre 1952 il termine stabilito con la legge 7 dicembre 1951, n. 1617, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1952.