§ 77.5.52 – L. 7 dicembre 1951, n. 1617.
Riapertura del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti d'assicurazione e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:07/12/1951
Numero:1617


Sommario
Art. 1.      E' riaperto fino al 30 giugno 1952, il termine stabilito con la legge 12 dicembre 1950, n. 1105, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...]


§ 77.5.52 – L. 7 dicembre 1951, n. 1617.

Riapertura del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti d'assicurazione e di capitalizzazione.

(G.U. 28 gennaio 1952, n. 23).

 

     Art. 1.

     E' riaperto fino al 30 giugno 1952, il termine stabilito con la legge 12 dicembre 1950, n. 1105, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1951.