Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.5 indennità |
Data: | 07/12/1951 |
Numero: | 1617 |
Sommario |
Art. 1. E' riaperto fino al 30 giugno 1952, il termine stabilito con la legge 12 dicembre 1950, n. 1105, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...] |
§ 77.5.52 – L. 7 dicembre 1951, n. 1617.
Riapertura del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti d'assicurazione e di capitalizzazione.
(G.U. 28 gennaio 1952, n. 23).
E' riaperto fino al 30 giugno 1952, il termine stabilito con la
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1951.