Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.5 indennità |
Data: | 12/12/1950 |
Numero: | 1105 |
Sommario |
Art. 1. E' riaperto fino al 30 giugno 1951 il termine stabilito con la legge 22 dicembre 1949, n. 946, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...] |
§ 77.5.4d - Legge 12 dicembre 1950, n. 1105.
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per la indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
(G.U. 22 gennaio 1951, n. 17)
E' riaperto fino al 30 giugno 1951 il termine stabilito con la
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1950.