§ 77.5.4d - Legge 12 dicembre 1950, n. 1105.
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per la indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:12/12/1950
Numero:1105


Sommario
Art. 1.      E' riaperto fino al 30 giugno 1951 il termine stabilito con la legge 22 dicembre 1949, n. 946, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...]


§ 77.5.4d - Legge 12 dicembre 1950, n. 1105.

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per la indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

(G.U. 22 gennaio 1951, n. 17)

 

 

     Art. 1.

     E' riaperto fino al 30 giugno 1951 il termine stabilito con la legge 22 dicembre 1949, n. 946, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1950.