| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 77. Previdenza |
| Capitolo: | 77.5 indennità |
| Data: | 22/12/1949 |
| Numero: | 946 |
| Sommario |
| Art. 1. E' prorogato fino al 30 giugno 1950 il termine stabilito con legge 5 giugno 1949, n. 338, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori [...] |
| Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio [...] |
§ 77.5.4a - Legge 22 dicembre 1949, n. 946.
Ulteriore proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.
(G.U. 30 dicembre 1949, n. 300).
E' prorogato fino al 30 giugno 1950 il termine stabilito con
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1950.