§ 77.5.4a - Legge 22 dicembre 1949, n. 946.
Ulteriore proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:22/12/1949
Numero:946


Sommario
Art. 1.      E' prorogato fino al 30 giugno 1950 il termine stabilito con legge 5 giugno 1949, n. 338, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio [...]


§ 77.5.4a - Legge 22 dicembre 1949, n. 946.

Ulteriore proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

(G.U. 30 dicembre 1949, n. 300).

 

 

     Art. 1.

     E' prorogato fino al 30 giugno 1950 il termine stabilito con legge 5 giugno 1949, n. 338, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1950.