§ 77.3.1b - Legge 5 giugno 1949, n. 338.
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:05/06/1949
Numero:338


Sommario
Art. 1.      E' prorogato fino al 31 dicembre 1949 il termine stabilito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 febbraio 1948, n. 243, per il versamento al [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° aprile [...]


§ 77.3.1b - Legge 5 giugno 1949, n. 338.

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

(G.U. 2 luglio 1949, n. 149).

 

 

     Art. 1.

     E' prorogato fino al 31 dicembre 1949 il termine stabilito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 febbraio 1948, n. 243, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° aprile 1949.