§ 77.5.24 – D.Lgs.C.P.S. 6 maggio 1947, n. 433.
Istituzione di una indennità di caropane a favore dei dipendenti dello Stato e degli Enti locali di ruolo e non di ruolo e dei pensionati [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:06/05/1947
Numero:433


Sommario
Art. 1.      E' istituita a carico dello Stato una indennità di caropane di L. 104 mensili nette dal 16 aprile 1947 a favore
Art. 2.      Al personale che comunque fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, l'indennità di cui al presente decreto è dovuta [...]
Art. 3.      Per i dipendenti ed i pensionati i cui trattamenti sono parzialmente od integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere per la concessione dell'indennità graverà [...]
Art. 4.      Ai beneficiari che abbiano diritto all'indennità di caropane per più titoli in base alle disposizioni contenute nel presente decreto o in altri provvedimenti, [...]
Art. 5.      L'indennità prevista dal presente decreto non spetta nè ai titolari, nè per le persone di famiglia, che non abbiano diritto alle carte annonarie individuali per il pane [...]
Art. 6.      Ai fini dell'accertamento dell'indice medio trimestrale del costo dell'alimentazione, da valere, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre [...]
Art. 7.      Con decreti del Ministro per le finanze ed il tesoro saranno introdotte nel bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 77.5.24 – D.Lgs.C.P.S. 6 maggio 1947, n. 433. [1]

Istituzione di una indennità di caropane a favore dei dipendenti dello Stato e degli Enti locali di ruolo e non di ruolo e dei pensionati dello Stato e degli Enti locali.

(G.U. 13 giugno 1947, n. 132).

 

     Art. 1.

     E' istituita a carico dello Stato una indennità di caropane di L. 104 mensili nette dal 16 aprile 1947 a favore:

     dei pensionati statali indicati all'art. 1, comma primo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

     dei salariati statali di ruolo e non di ruolo;

     dei personali indicati nelle lettere da a) a g) dell'art. 9 del predetto decreto;

     dei titolari di pensioni o assegni ordinari, diretti o di riversibilità, a carico dello Stato o delle altre Amministrazioni indicate nel primo comma dell'articolo 12 del citato decreto, nonchè dei titolari di pensioni o assegni ex regime austro-ungarico o fiumano;

     dei titolari di pensione o assegni di guerra, diretti o indiretti;

     dei titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

     L'indennità di cui al precedente comma è stabilita nelle seguenti misure mensili per i dipendenti in possesso di carte annonarie supplementari per il pane:

     a) L. 156 per i salariati e braccianti agricoli e per gli addetti ai lavori pesanti;

     b) L. 208 per gli addetti ai lavori pesantissimi;

     c) L. 312 per i minatori e boscaioli.

     Detta indennità è dovuta, nella misura di cui al primo comma del presente articolo, anche per ciascuna delle persone di famiglia indicate negli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con l'osservanza dei criteri stabiliti dagli articoli medesimi.

 

          Art. 2.

     Al personale che comunque fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, l'indennità di cui al presente decreto è dovuta limitatamente alle quote relative alle persone di famiglia indicate nell'ultimo comma del precedente articolo.

     L'indennità predetta, comprese le quote per le persone di famiglia, è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dell'indennità di carovita istituita col decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di detta competenza ed è sospesa in tutti i casi di sospensione della stessa indennità di carovita.

     L'indennità di caropane non spetta al personale ed ai pensionati residenti fuori del territorio nazionale, fatta eccezione per le persone di famiglia di cui all'ultimo comma del precedente articolo residenti nel territorio medesimo.

 

          Art. 3.

     Per i dipendenti ed i pensionati i cui trattamenti sono parzialmente od integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere per la concessione dell'indennità graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle rispettive proporzioni.

     L'indennità prevista dal presente decreto è estesa ai segretari provinciali e comunali e al personale dipendente dagli enti contemplati dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e grava sui rispettivi bilanci. La disposizione predetta si applica, con le stesse modalità, anche nei confronti dei titolari di pensioni facenti carico ai bilanci degli enti contemplati dal presente articolo.

     Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli enti di cui sopra per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del precedente comma che può essere compresa fra le spese obbligatorie degli Enti locali territoriali ai fini dell'applicazione delle sovraimposte con facoltà di eccedere ai limiti massimi previsti.

 

          Art. 4.

     Ai beneficiari che abbiano diritto all'indennità di caropane per più titoli in base alle disposizioni contenute nel presente decreto o in altri provvedimenti, l'indennità medesima è corrisposta per un solo titolo.

     In tal caso:

     ove sussista cumulo di impieghi consentito dalla legge l'indennità è dovuta in relazione all'impiego cui è annesso lo stipendio più elevato:

     ove sussista il cumulo di una pensione con una retribuzione per un rapporto di impiego o di lavoro l'indennità è dovuta in relazione a tale rapporto di impiego o di lavoro;

     ove sussista il diritto a più pensioni l'indennità è dovuta in relazione alla pensione di importo più elevato.

 

          Art. 5.

     L'indennità prevista dal presente decreto non spetta nè ai titolari, nè per le persone di famiglia, che non abbiano diritto alle carte annonarie individuali per il pane e per la pasta.

 

          Art. 6.

     Ai fini dell'accertamento dell'indice medio trimestrale del costo dell'alimentazione, da valere, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni ed estensioni, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, per la determinazione rispettivamente delle variazioni trimestrali dell'indennità di carovita e delle variazioni semestrali dell'indennità di contingenza, non si tiene conto degli aumenti o delle diminuzioni che si verifichino nei prezzi del pane e della pasta per i quantitativi di tali generi assegnati con le carte annonarie.

 

          Art. 7.

     Con decreti del Ministro per le finanze ed il tesoro saranno introdotte nel bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dalla L. 17 aprile 1956, n. 561.