§ 77.4.101 - D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366.
Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:24/09/1997
Numero:366


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Organi
Art. 3.  Presidente
Art. 4.  Consiglio di indirizzo e vigilanza
Art. 5.  Consiglio di amministrazione
Art. 6.  Collegio dei sindaci
Art. 7.  Direttore generale
Art. 8.  Comitati amministratori di gestioni, fondi e casse


§ 77.4.101 - D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366.

Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

(G.U. 29 ottobre 1997, n. 253)

 

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, disciplina l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in conformità ai criteri di carattere generale dettati dallo stesso decreto.

 

          Art. 2. Organi

     1. Sono organi dell'Istituto:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;

     d) il collegio dei sindaci;

     e) il direttore generale.

     2. Sono altresì organi dell'Istituto i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, numero 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88.

 

          Art. 3. Presidente

     1. Il presidente, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

     a) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza e ne assicura la relativa istruttoria;

     b) può, nei limiti imposti dalla legislazione vigente e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, delegare, per il caso di assenza o impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale dell'Istituto ad un membro del consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali, ai coordinatori dei rami professionali e, nell'ambito degli uffici periferici, ai dirigenti periferici;

     c) può disporre, anche su proposta del direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del consiglio di amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Istituto, l'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;

     d) convoca il consiglio di amministrazione, quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti, entro otto giorni da tale richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;

     e) firma gli atti e documenti che comportano impegni per l'Istituto, ferme restando le attribuzioni conferite ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

     f) dispone la trasmissione al consiglio di indirizzo e vigilanza delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;

     g) rappresenta l'Istituto nelle trattative sindacali a livello nazionale.

 

          Art. 4. Consiglio di indirizzo e vigilanza

     1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è composto, previa designazione da parte delle rispettive confederazioni sindacali ed organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, da:

     a) dodici membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

     b) nove membri in rappresentanza dei datori di lavoro;

     c) tre membri in rappresentanza dei lavoratori autonomi.

     2. Il consiglio di indirizzo e vigilanza svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

     3. Il consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, nella prima seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti; su proposta del presidente elegge, tra i suoi membri, nella prima seduta, quello delegato a sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

     4. Il funzionamento del consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     5. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza, può avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.

 

          Art. 5. Consiglio di amministrazione

     1. Il consiglio di amministrazione, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal consiglio di indirizzo e vigilanza e nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche ed integrazioni:

     a) delibera i piani di impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza;

     b) approva ed attribuisce al direttore generale le risorse annuali di spesa;

     c) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni, per i trasferimenti, nonché i criteri per l'attribuzione dell'indennità di funzione per le qualifiche dirigenziali.

     2. Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

 

          Art. 6. Collegio dei sindaci

     1. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

     2. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

 

          Art. 7. Direttore generale

     1. Il direttore generale, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479:

     a) partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e dei comitati di cui al comma 1, n. 4), dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e può farsi assistere dai dirigenti responsabili dei vari servizi ovvero dai coordinatori dei diversi rami professionali dell'Istituto quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza;

     b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto e dei comitati di cui all'articolo 2, comma 1, n. 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88;

     c) provvede, in esecuzione dei criteri deliberati dal consiglio di amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti, nonché di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennità di funzione.

 

          Art. 8. Comitati amministratori di gestioni, fondi e casse

     1. Presso l'Istituto continuano ad operare, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, n. 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella composizione, fatta solo eccezione per quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo medesimo, e dal presente articolo, e con le competenze previste dalle norme vigenti. Ciascun comitato, fatta eccezione per quello di cui all'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente del comitato stesso.

     2. Il comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è composto da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché dai due componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     3. Il comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è composto da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     4. Il comitato di cui all'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai due componenti del consiglio di amministrazione dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

     5. Per la validità delle sedute di comitati di cui al presente articolo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle sedute stesse. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.