§ 77.4.29 - Legge 4 dicembre 1956, n. 1405.
Inclusione delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano fra gli enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:04/12/1956
Numero:1405


Sommario
Art. 1.      Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, ricostituite in virtù della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, si sostituiscono all'Istituto nazionale [...]
Art. 2.      L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, sentito il Ministero del lavoro e della [...]


§ 77.4.29 - Legge 4 dicembre 1956, n. 1405.

Inclusione delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano fra gli enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692.

(G.U. 28 dicembre 1956, n. 325)

 

 

     Art. 1.

     Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, ricostituite in virtù della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, si sostituiscono all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie a tutti gli effetti nella erogazione dell'assistenza sanitaria di malattia ai pensionati, residenti nel territorio della Regione Trentino-Alto-Adige, in applicazione della legge 4 agosto 1955, n. 692 e fruiscono dei benefici previsti dall'art. 4 della legge medesima.

 

          Art. 2.

     L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvederanno a regolare a mezzo di convenzione i rapporti fra gli enti medesimi intercorrenti per la erogazione dell'assistenza indicata all'art. 1 nelle rispettive giurisdizioni, nonchè i rapporti economico-finanziari di cui agli articoli 5 e 6 della citata legge 4 agosto 1955, n. 692.

     Nel caso in cui gli accordi di cui sopra non potessero venire conclusi, tali rapporti tra gli enti medesimi, su richiesta anche di uno di detti enti, saranno disciplinati dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale con suo decreto.