§ 77.3.51 - D.P.R. 30 ottobre 1963, n. 1805.
Variazioni dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:30/10/1963
Numero:1805


Sommario
Art. unico.      Ai fini dell'applicazione degli articoli 5e6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto [...]


§ 77.3.51 - D.P.R. 30 ottobre 1963, n. 1805.

Variazioni dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(G.U. 20 dicembre 1963, n. 329).

 

     Art. unico.

     Ai fini dell'applicazione degli articoli 5e6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1566, sono portati, rispettivamente a L. 3.120.000 e L. 8.820.500 annue.