§ 77.3.49 - D.P.R. 18 agosto 1962, n. 1566.
Variazioni dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:18/08/1962
Numero:1566


Sommario
Art. unico.      Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto [...]


§ 77.3.49 - D.P.R. 18 agosto 1962, n. 1566.

Variazioni dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(G.U. 16 novembre 1962, n. 291).

 

     Art. unico.

     Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale della previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, n. 1157, sono portati, rispettivamente, a L. 2.470.000 e L. 7.026.500 annue.