| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 77. Previdenza | 
| Capitolo: | 77.1 assegni familiari | 
| Data: | 22/11/1949 | 
| Numero: | 861 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data del 1° agosto 1949, la misura degli assegni familiari di carovita, prevista per il settore dell'industria [...] | 
| Art. 2. Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nei provvedimenti legislativi concernenti la [...] | 
| Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana | 
§ 77.1.22 - Legge 22 novembre 1949, n. 861.
Maggiorazione degli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria e determinazione dei contributi previdenziali e di quelli per gli assegni familiari.
(G.U. 6 dicembre 1949, n. 280)
Con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data del 1° agosto 1949, la misura degli assegni familiari di carovita, prevista per il settore dell'industria della Cassa unica degli assegni stessi, è maggiorata di lire 20 giornaliere per ciascun figlio di operaio o impiegato.
     Con la stessa decorrenza la misura del contributo per gli assegni familiari del settore dell'industria, di cui all'art. 1 del 
Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nei provvedimenti legislativi concernenti la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria, nonchè gli assegni familiari e le assicurazioni sociali obbligatorie per tutti i settori della produzione, compreso quello agricolo, saranno determinate o modificate con le stesse forme e modalità previste nelle deleghe contenute negli stessi provvedimenti legislativi.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.