Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.1 assegni familiari |
Data: | 03/10/1947 |
Numero: | 1215 |
§ 77.1.16 - D.Lgs.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1215 [1] .
Determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari nel settore dell'industria.
(G.U. 15 novembre 1947, n. 263)
A modifica di quanto è disposto dall'art. 1, comma 3°, del
La retribuzione giornaliera, per coloro che sono retribuiti a settimana, quattordicina, quindicina o mese si ottiene dividendo la retribuzione complessiva rispettivamente per 6, 12, 13, 26 nel caso che la retribuzione stessa si riferisca a tutte le giornate lavorative comprese nei detti periodi di paga; e per il numero delle giornate effettivamente retribuite se esso è inferiore a quello delle giornate lavorative comprese nel periodo di paga.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto dall'inizio del periodo di paga successivo alla sua pubblicazione.
[1] Ratificato dall'art. unico della