§ 76.3.5 - D.Lgs.Lgt. 4 maggio 1946, n. 591.
Provvedimenti concernenti le ricevitorie postali e telegrafiche e personale relativo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.3 organizzazione
Data:04/05/1946
Numero:591


Sommario
Art. 1.      Fino a nuova disposizione i sussidi mensili fissati dall'articolo 22 e i contributi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 24 della citata legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono raddoppiati.
Art. 2.      Il contributo per assistenza sanitaria fissato dall'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, è elevato a lire quindici. L'Amministrazione delle poste e telegrafi concorre alla spesa per la [...]
Art. 3.      I contributi mensili per l'educazione ed istruzione degli orfani di cui all'art. 4 delle legge 18 ottobre 1942, n. 1408, sono stabiliti come appresso: ricevitori e gerenti di 1 classe L. 20; di [...]
Art. 4.      Per la gestione sussidi di cui all'art. 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, gli agenti rurali debbono versare all'Istituto di assistenza e previdenza un contributo mensile di L. 5.
Art. 5.      Una indennità una volta tanto, pari alla somma dei contributi versati dai ricevitori maggiorata del 50%, è corrisposta ai ricevitori cessati o che cesseranno dalle funzioni dopo dieci anni di [...]
Art. 6.      La facoltà di accordare sussidi continuativi o una volta tanto, attribuita dall'art. 23 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, può essere esercitata anche a favore di ricevitori cessati dal [...]
Art. 7.      L'indennità di licenziamento ai gerenti o supplenti di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non spetta quando fra il [...]
Art. 8.      Le presenti norme hanno effetto dal 1° luglio 1945.


§ 76.3.5 - D.Lgs.Lgt. 4 maggio 1946, n. 591. [1]

Provvedimenti concernenti le ricevitorie postali e telegrafiche e personale relativo.

(G.U. 20 luglio 1946, n. 161)

 

     Art. 1.

     Fino a nuova disposizione i sussidi mensili fissati dall'articolo 22 e i contributi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 24 della citata legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono raddoppiati.

     L'aumento dei sussidi assorbe l'assegno di guerra di L. 50 mensili attualmente in godimento.

 

          Art. 2.

     Il contributo per assistenza sanitaria fissato dall'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, è elevato a lire quindici. L'Amministrazione delle poste e telegrafi concorre alla spesa per la assistenza sanitaria in una somma pari all'importo complessivo dei contributi degli iscritti.

 

          Art. 3.

     I contributi mensili per l'educazione ed istruzione degli orfani di cui all'art. 4 delle legge 18 ottobre 1942, n. 1408, sono stabiliti come appresso: ricevitori e gerenti di 1 classe L. 20; di 2 classe L. 18; di 3 classe L. 12; agenti rurali L. 10.

 

          Art. 4.

     Per la gestione sussidi di cui all'art. 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, gli agenti rurali debbono versare all'Istituto di assistenza e previdenza un contributo mensile di L. 5.

     Il contributo dell'Amministrazione fissato dall'articolo 330, comma 3° del Codice postale e delle telecomunicazioni, è elevato da L. 100.000 a L. 200.000.

 

          Art. 5.

     Una indennità una volta tanto, pari alla somma dei contributi versati dai ricevitori maggiorata del 50%, è corrisposta ai ricevitori cessati o che cesseranno dalle funzioni dopo dieci anni di servizio e di contribuzioni per sopravvenuta e debitamente accertata inabilità fisica, a norma del 1° comma dell'art. 311 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, o, in caso di morte, alle loro vedove, allorchè, non avendo il ricevitore raggiunto il 55° anno di età, non ricorrono gli estremi per l'attribuzione del trattamento di quiescenza o di riversibilità.

 

          Art. 6.

     La facoltà di accordare sussidi continuativi o una volta tanto, attribuita dall'art. 23 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, può essere esercitata anche a favore di ricevitori cessati dal servizio posteriormente al 1° luglio 1936, che non abbiano i requisiti richiesti per il trattamento di quiescenza, in casi eccezionali di particolare bisogno riconosciuto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza e sempre che non sia loro liquidata l'indennità una volta tanto di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 7.

     L'indennità di licenziamento ai gerenti o supplenti di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non spetta quando fra il licenziamento e la riassunzione come ricevitore, gerente o supplente, non sia trascorso un periodo di almeno un mese, mentre viene liquidata anche nell'ipotesi che il gerente o supplente sia sistemato a qualunque titolo in un impiego dello Stato.

 

          Art. 8.

     Le presenti norme hanno effetto dal 1° luglio 1945.

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.