| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 76. Poste | 
| Capitolo: | 76.3 organizzazione | 
| Data: | 04/05/1946 | 
| Numero: | 591 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Fino a nuova disposizione i sussidi mensili fissati dall'articolo 22 e i contributi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 24 della citata legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono raddoppiati. | 
| Art. 2. Il contributo per assistenza sanitaria fissato dall'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, è elevato a lire quindici. L'Amministrazione delle poste e telegrafi concorre alla spesa per la [...] | 
| Art. 3. I contributi mensili per l'educazione ed istruzione degli orfani di cui all'art. 4 delle legge 18 ottobre 1942, n. 1408, sono stabiliti come appresso: ricevitori e gerenti di 1 classe L. 20; di [...] | 
| Art. 4. Per la gestione sussidi di cui all'art. 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, gli agenti rurali debbono versare all'Istituto di assistenza e previdenza un contributo mensile di L. 5. | 
| Art. 5. Una indennità una volta tanto, pari alla somma dei contributi versati dai ricevitori maggiorata del 50%, è corrisposta ai ricevitori cessati o che cesseranno dalle funzioni dopo dieci anni di [...] | 
| Art. 6. La facoltà di accordare sussidi continuativi o una volta tanto, attribuita dall'art. 23 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, può essere esercitata anche a favore di ricevitori cessati dal [...] | 
| Art. 7. L'indennità di licenziamento ai gerenti o supplenti di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non spetta quando fra il [...] | 
| Art. 8. Le presenti norme hanno effetto dal 1° luglio 1945. | 
§ 76.3.5 - D.Lgs.Lgt. 4 maggio 1946, n. 591. [1]
Provvedimenti concernenti le ricevitorie postali e telegrafiche e personale relativo.
(G.U. 20 luglio 1946, n. 161)
     Fino a nuova disposizione i sussidi mensili fissati dall'articolo 22 e i contributi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 24 della citata 
L'aumento dei sussidi assorbe l'assegno di guerra di L. 50 mensili attualmente in godimento.
     Il contributo per assistenza sanitaria fissato dall'art. 3 della 
     I contributi mensili per l'educazione ed istruzione degli orfani di cui all'art. 4 delle 
     Per la gestione sussidi di cui all'art. 5 della 
Il contributo dell'Amministrazione fissato dall'articolo 330, comma 3° del Codice postale e delle telecomunicazioni, è elevato da L. 100.000 a L. 200.000.
Una indennità una volta tanto, pari alla somma dei contributi versati dai ricevitori maggiorata del 50%, è corrisposta ai ricevitori cessati o che cesseranno dalle funzioni dopo dieci anni di servizio e di contribuzioni per sopravvenuta e debitamente accertata inabilità fisica, a norma del 1° comma dell'art. 311 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, o, in caso di morte, alle loro vedove, allorchè, non avendo il ricevitore raggiunto il 55° anno di età, non ricorrono gli estremi per l'attribuzione del trattamento di quiescenza o di riversibilità.
     La facoltà di accordare sussidi continuativi o una volta tanto, attribuita dall'art. 23 della 
     L'indennità di licenziamento ai gerenti o supplenti di cui all'art. 3 del R. 
Le presenti norme hanno effetto dal 1° luglio 1945.
[1] Abrogato dall'art. 2 del