§ 17.3.80 - D.L. 30 agosto 1968, n. 917 .
Provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:30/08/1968
Numero:917


Sommario
Art. 1.      A favore delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, con particolare riguardo alla viticoltura, olivicoltura, agrumicoltura e [...]
Art. 2.      A favore dei produttori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti, le cui aziende a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche abbiano [...]
Art. 3.  [4]
Art. 4.      Alla corresponsione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 1 ed al quinto comma dell'art. 2 del presente decreto si provvede con le autorizzazioni di spesa [...]
Art. 5.      I prestiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 da effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, e delle cooperative, sono [...]
Art. 6.      Le autorizzazioni di spesa indicate all'art. 4 del presente decreto possono essere utilizzate anche per l'applicazione delle provvidenze per la ripresa della efficienza [...]
Art. 7.      L'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , con le aggiunte di cui [...]
Art. 7 bis.  [9]
Art. 8.      L'autorizzazione di spesa recata dalla lettera e) dell'art. 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attuazione delle norme di cui all'art. 7 della stessa legge è [...]
Art. 9.      I benefici previsti dai precedenti articoli si applicano alle aziende che abbiano subito danni per effetto di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche [...]
Art. 10.      All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto in lire 5.000 milioni per l'anno 1968, si fa fronte, rispettivamente per lire 3.500 milioni e lire 1.500 [...]
Art. 11.      L'ultimo comma dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è sostituito dal seguente
Art. 12.  [10]
Art. 13.  [11]
Art. 14.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 17.3.80 - D.L. 30 agosto 1968, n. 917 [1] .

Provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

(G.U. 30 agosto 1968, n. 220)

 

 

     Art. 1.

     A favore delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, con particolare riguardo alla viticoltura, olivicoltura, agrumicoltura e frutticoltura, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, possono essere concessi i contributi previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

     I benefici di cui al presente articolo ed al successivo art. 2 saranno concessi nelle zone che verranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2.

     A favore dei produttori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti, le cui aziende a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche abbiano subìto perdite nelle produzioni considerate all'art. 1 del presente decreto in misura tale da compromettere il loro bilancio economico, possono essere concessi prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale al tasso dello 0,50 per cento per la ricostituzione dei capitali di conduzione compreso il lavoro prestato dal coltivatore ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto [2] .

     Detti prestiti saranno corrisposti per l'ammontare riconosciuto ammissibile con addebito ai beneficiari del 60 per cento della quota capitale e del l'interesse dello 0,50 per cento sull'intera somma avuta a prestito.

     Lo Stato concorre nell'ammortamento dei prestiti, oltre che con il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, con un contributo annuo costante per l'intera durata dell'ammortamento pari a lire 8 per ogni lire 100 di capitale originariamente mutuato.

     Ai prestiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni e quelle di cui alla citata legge 14 febbraio 1964, n. 38.

     A favore dei conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, singoli od associati, le cui aziende abbiano riportato danni non inferiori al 60 per cento della produzione lorda globale, possono essere concessi, per gli stessi scopi, in alternativa con i prestiti di cui ai precedenti commi, contributi in conto capitale, nell'aliquota massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore a lire 500.000, graduato in rapporto all'entità del danno subito. Per le aziende agricole i cui ordinamenti oltre a quelli considerati nel precedente articolo comprendono altre produzioni, il contributo può essere concesso quando i danni riportati nella produzione lorda globale, compresa quella zootecnica, non siano inferiori al 40 per cento [3] .

     Qualora le esigenze di ricostituzione dei capitali di conduzione, accertate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, siano superiori al predetto limite di lire 500.000, i prestiti agevolati potranno essere concessi per la differenza.

 

          Art. 3. [4]

     Ai produttori agricoli, che si trovino nelle condizioni previste dal primo comma del precedente art. 1, possono essere concessi i prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi previsti dalle disposizioni medesime.

     I prestiti di cui al precedente comma possono essere concessi anche alle cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli che, per effetto degli eventi considerati dal presente decreto, abbiano avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 30 per cento. Il tasso di interesse da applicare sui prestiti alle cooperative è fissato nello 0,50 per cento.

 

          Art. 4.

     Alla corresponsione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 1 ed al quinto comma dell'art. 2 del presente decreto si provvede con le autorizzazioni di spesa previste dall'art. 24, lettera a), della legge 21 luglio 1960, n. 739; dall'art. 1, lettera a), della legge 14 febbraio 1964, n. 38; dall'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969; dall'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314 e dall'art. 4 della legge 14 marzo 1968, n. 223.

     Alla corresponsione del concorso statale sui prestiti di esercizio di cui all'art. 3 del presente decreto si provvede con le autorizzazioni di spesa indicate all'art. 36, ultimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

     Per la concessione del concorso statale negli interessi e del contributo nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio di cui all'art. 2 del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi 1968, 1969, 1970, 1971, 1972.

 

          Art. 5.

     I prestiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 da effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, e delle cooperative, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

     Tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili d'intesa con il fondo interbancario di cui al comma precedente.

     La garanzia del fondo interbancario formerà oggetto di gestione separata unitamente a quella di cui all'art. 22 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, nonché a quella di cui all'art. 30 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modifiche nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

     Alla gestione, così unificata, sono devoluti gli apporti finanziari di cui alla lettera g) dell'art. 25 della citata legge n. 1142, alla lettera h) dell'art. 36 della citata legge n. 241, al successivo comma, nonché quelli derivanti dalla trattenuta sulle operazioni di prestito previste dal citato art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

     E' autorizzata per l'esercizio 1968 la spesa di lire 500 milioni a titolo di apporto al fondo interbancario di garanzia, istituito con l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per le operazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

 

          Art. 6.

     Le autorizzazioni di spesa indicate all'art. 4 del presente decreto possono essere utilizzate anche per l'applicazione delle provvidenze per la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche che si verifichino successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 7.

     L'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , con le aggiunte di cui all'art. 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, modificato dall'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, è sostituito dal seguente:

     "(Sgravio per eventi naturali). In caso di perdita di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo in conseguenza di eventi naturali è accordato, per l'anno in cui si verifica la perdita e su domanda dei singoli possessori danneggiati, o nel loro interesse, da altri soggetti, lo sgravio delle imposte sui redditi dominicale ed agrario, nonché delle relative sovrimposte e addizionali [5] .

     Gli uffici tecnici erariali provvedono, d'intesa con gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, all'accertamento dei danni.

     Le domande debbono essere presentate all'ufficio distrettuale delle imposte entro 90 giorni dall'evento dannoso o comunque entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [6] .

     Nel caso che l'evento dannoso interessi una pluralità di aziende, gli uffici tecnici erariali provvedono d'ufficio, d'intesa con gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, alla delimitazione delle zone danneggiate, al fine della concessione dello sgravio a favore di tutti i possessori di fondi compresi nelle zone medesime.

     Le corografie relative alle zone come sopra delimitate sono vistate dall'intendente di finanza che le trasmette, per l'esecuzione dello sgravio, ai competenti uffici distrettuali delle imposte.

     Nei casi previsti dai commi precedenti, in pendenza degli sgravi, l'intendente di finanza dispone la sospensione della riscossione delle imposte e relative sovrimposte e addizionali sui redditi dominicale ed agrario".

     Sono abrogati l'art. 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, l'art. 4 e l'art. 5, primo comma, della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con il presente articolo.

     In pendenza delle operazioni relative all'aggiornamento degli ordinamenti produttivi delle aziende agricole, le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse avuto riguardo alla realtà produttiva sussistente al momento dell'evento ancorché essa non corrisponda alle risultanze catastali [7] .

     Le cantine sociali, che rientrano tra le cooperative di cui all'ultimo comma dell'art. 3, possono acquistare uve, mosti e vini, per attivare o completare l'attività degli impianti fino alla misura del 60 per cento della capacità lavorativa dei medesimi, conservando le esenzioni fiscali stabilite dall'art. 84 lettera i) del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, [8].

 

          Art. 7 bis. [9]

     L'art. 10 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

     "La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle province ed ai comuni che concedono, in applicazione delle norme della presente legge, lo sgravio delle sovrimposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario, mutui, per i relativi importi, ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni trenta. Nella concessione di tali mutui i comuni e le province suddetti saranno preferiti agli altri enti che avessero presentato istanza anche in precedente data per l'ottenimento di prestiti.

     Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'onere per l'ammortamento e per le garanzie dei mutui anzidetti è assunto dallo Stato".

 

          Art. 8.

     L'autorizzazione di spesa recata dalla lettera e) dell'art. 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attuazione delle norme di cui all'art. 7 della stessa legge è aumentata di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1968.

     L'autorizzazione di spesa di cui alla lettera f) dell'art. 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la concessione di contributi e concorsi di cui all'art. 8 della stessa legge è aumentata di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1968.

 

          Art. 9.

     I benefici previsti dai precedenti articoli si applicano alle aziende che abbiano subito danni per effetto di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968.

 

          Art. 10.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto in lire 5.000 milioni per l'anno 1968, si fa fronte, rispettivamente per lire 3.500 milioni e lire 1.500 milioni mediante riduzione dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

     All'onere di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1969 si provvede con riduzione, per un corrispondente, importo del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 11.

     L'ultimo comma dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è sostituito dal seguente:

     "Agli effetti del presente articolo sono considerate passività onerose quelle derivanti da finanziamenti non afferenti a spese sulle quali sia stato concesso il contributo in conto capitale od il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi".

 

          Art. 12. [10]

     Alle convenzioni ed agli atti aggiuntivi stipulati e da stipulare tra la pubblica amministrazione e gli istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi e per gli effetti del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, della legge 25 luglio 1952, n. 991 e degli articoli 12 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni si applica il disposto dell'art. 5, secondo comma, della legge 8 agosto 1957, n. 777.

 

          Art. 13. [11]

     I prestiti ad ammortamento quinquennale di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1968, n. 857, possono essere concessi, oltre che per gli scopi previsti dall'articolo medesimo, per l'acquisto di concimi e per l'approvvigionamento di sementi cerealicole, orticole e foraggere.

 

          Art. 14.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 21 ottobre 1968, n. 1088.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[5]  Capoverso così modificato dalla legge di conversione 21 ottobre 1968, n. 1088.

[6]  Capoverso così modificato dalla legge di conversione 21 ottobre 1968, n. 1088.

[7]  Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 ottobre 1968, n. 1088.

[8]  Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 ottobre 1968, n. 1088.

[9]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[10]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[11]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.