§ 17.2.45 – D.L. 30 luglio 1966, n. 590.
Provvedimenti a favore della città di Agrigento, in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:30/07/1966
Numero:590


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 2 bis. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 5. 
Art. 5 bis. 
Art. 5 ter. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 12 bis. 
Art. 13. 
Art. 13 bis. 
Art. 13 ter. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 15 bis. 
Art. 16. 


§ 17.2.45 – D.L. 30 luglio 1966, n. 590. [1]

Provvedimenti a favore della città di Agrigento, in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966.

(G.U. 30 luglio 1966, n. 189).

 

     Art. 1. [2]

     In dipendenza del movimento franoso che il 19 luglio 1966 ha colpito la città di Agrigento, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a disporre:

     a) interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

     b) studi ed indagini tendenti ad accertare le cause e l'evoluzione del fenomeno, delimitare le zone da esso interessate, indicare quelle da sottoporsi a vincoli di carattere idrogeologico ed urbanistico nonchè le parti di abitato da consolidare e quelle eventualmente da trasferire;

     b1) accertamenti in merito alla situazione urbanistico edilizia determinatasi nella predetta città [3];

     c) la costruzione di alloggi a totale carico dello Stato da mettere a disposizione delle famiglie rimaste senza tetto, di locali da adibire ad attività commerciali ed artigiane e la costruzione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria [4].

     La progettazione e l'esecuzione delle opere previste nel presente articolo sono effettuate dalla Sezione autonoma del Genio civile, istituita ai sensi dell'art. 7. Il provveditore alle opere pubbliche di Palermo può disporre che singole opere siano progettate ed eseguite da Istituti a carattere nazionale designati per legge ad intervenire nella ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità [5].

     La gestione degli alloggi da destinare ai senza tetto è affidata all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento alle condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2. [6]

     Gli studi e le indagini previsti all'art. 1 sono compiuti da una Commissione nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici e composta da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un provveditore alle Opere pubbliche che la presiede, da sette esperti in geologia e geofisica, scienza delle costruzioni, idraulica ed urbanistica, da un esperto in materia giuridico-amministrativa, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, da un ispettore generale del Genio civile, da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno e da un rappresentante dell'Amministrazione regionale.

     Un funzionario dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici eserciterà le funzioni di segretario.

     Alla Commissione spetta altresì il compito di provvedere ad una ricognizione completa dello stato di conservazione della rete idrica e fognante e di esprimere il proprio avviso circa i provvedimenti definitivi da adottare per il controllo del regime delle acque superficiali e sotterranee che interessano l'abitato di Agrigento, nonchè di proporre i vincoli idrogeologici ed urbanistici indispensabili fino all'approvazione del piano regolatore generale, ed un progetto di massima per la sistemazione generale delle zone da sottoporre ai vincoli suddetti e per il consolidamento dell'abitato [7].

     La Commissione riferisce al Ministro per i lavori pubblici [8].

     Le proposte ed i progetti di cui al terzo comma sono comunicati alla Regione siciliana per i provvedimenti di sua competenza [9].

     Il Ministro per i lavori pubblici presenterà una relazione al Parlamento entro il 31 dicembre 1967 [10].

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato

     a) a provvedere alle indagini, rilievi, sondaggi, lavori provvisionali, prove di laboratorio, necessari per l'espletamento dei compiti della Commissione;

     b) a stipulare con enti o professionisti le convenzioni che si rendessero necessarie ai fini di cui sopra [11].

     Le attività previste nel precedente comma sono attribuite alla competenza del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, il quale è autorizzato a provvedere anche a trattativa privata ed in economia, senza l'obbligo del parere di organi consultivi e tecnici [12].

     I rimborsi ed i compensi spettanti ai membri ed alla segreteria della Commissione sono determinati, in relazione al lavoro svolto, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro [13].

     Analogamente si provvede per i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della Commissione per gli accertamenti di cui alla lettera b1) dell'articolo 1 ed alla relativa segreteria [14].

 

          Art. 2 bis. [15]

     La Valle dei Templi di Agrigento è dichiarata zona archeologica di interesse nazionale.

     Il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, determina, con proprio decreto, il perimetro della zona, le prescrizioni d'uso e i vincoli di inedificabilità.

 

          Art. 3. [16]

     Le costruzioni di abitazioni autorizzate ai sensi del presente decreto-legge sono effettuate con sistemi tradizionali o con sistemi di prefabbricazione [17].

     In ogni caso le abitazioni devono rispondere alle caratteristiche indicate nell'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

 

          Art. 4. [18]

     All'assegnazione degli alloggi e dei locali da adibire ad attività commerciali e artigiane provvede una Commissione presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta dall'ingegnere capo della sezione autonoma del Genio civile o da un suo delegato, dal sindaco di Agrigento o da un suo delegato, dal medico provinciale o da un suo delegato e da tre componenti eletti dal Consiglio comunale tra i suoi membri, assicurando la rappresentanza della minoranza [19].

     La stessa Commissione è competente ad assegnare gli alloggi ed i locali da adibire all'attività artigiana e commerciale che, eventualmente, in prosieguo di tempo dovessero occorrere per le esigenze previste dal presente decreto ed ai cui finanziamento si potrà provvedere anche con gli stanziamenti derivanti dalle disposizioni legislative sull'edilizia economica e popolare [20].

 

          Art. 4 bis. [21]

     Il prefetto di Agrigento provvede alla formazione dell'elenco dei danneggiati a seguito del movimento franoso, sulla base dei risultati a cui perviene la Commissione di cui all'art. 2 del presente decreto.

 

          Art. 5. [22]

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere a totale carico dello Stato alle espropriazioni di aree comprese nel piano di zona della città di Agrigento, adottato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, ed anche di altre aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dal presente decreto.

     Le aree espropriate per l'esecuzione di opere ed impianti pubblici passano in proprietà del Comune, al quale è altresì trasferita la proprietà delle opere e degli impianti.

     L'indennità di espropriazione delle aree è determinata nei modi previsti dall'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 904 [23].

     L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto l'indennità fissata. La stima effettuata dall'Ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziale di cui all'art. 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

 

          Art. 5 bis. [24]

     Con successivo provvedimento legislativo verrà disciplinata la concessione dei contributi ai proprietari di abitazioni distrutte o dichiarate inabitabili, nei limiti di una sola unità immobiliare per ogni proprietario, in opzione con l'assegnazione in proprietà di una abitazione costruita a norma dell'articolo 1 del presente decreto.

     Con lo stesso provvedimento verrà disposto analogamente in ordine ai proprietari di unità immobiliari destinate all'esercizio di attività commerciali, professionali ed artigiane.

 

          Art. 5 ter. [25]

     E' concessa moratoria fino al 31 dicembre 1968 ai proprietari di una sola unità immobiliare distrutta o danneggiata per l'adempimento delle obbligazioni contratte con istituti di credito per l'acquisto dell'unità immobiliare stessa.

 

          Art. 6. [26]

     L'approvazione dei progetti e dei contratti e la gestione tecnico-amministrativa delle opere sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, cui spetta altresì di corrispondere i rimborsi ed i compensi determinati ai sensi dell'art. 2 [27].

     In deroga alle vigenti disposizioni, l'appalto dei lavori può essere effettuato anche col sistema della trattativa privata, indipendentemente dall'importo [28].

 

          Art. 7. [29]

     E' istituita in Agrigento una sezione autonoma del Genio civile.

     La composizione della Sezione è stabilita dal Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto.

     Il capo della sezione suddetta ha tutte le attribuzioni dell'ingegnere capo del Genio civile per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni del presente decreto-legge e della legge regionale 29 luglio 1966, n. 21.

 

          Art. 8. [30]

     L'approvazione dei progetti dei lavori da eseguire in applicazione del presente decreto-legge ha gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza dei lavori e delle espropriazioni.

 

          Art. 9. [31]

     Per gli adempimenti previsti dal presente decreto, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata la spesa di lire 9.500 milioni, di cui 500 milioni per interventi di pronto soccorso e lire 9.000 milioni per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle lettere b), b1) e c) dell'art. 1.

 

          Art. 10. [32]

     La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere direttamente e con carattere di urgenza fino alla concorrenza dell'importo di lire 5 miliardi a valere sulla dotazione ad essa attribuita ai sensi dell'art. 23 della legge 25 giugno 1965, n. 717, alle opere attinenti alla rete idrica e fognante ad altri interventi di propria competenza nell'abitato di Agrigento, secondo la legislazione vigente, nonchè alle opere di sistemazione e consolidamento di cui al terzo comma dell'art. 2.

 

          Art. 11. [33]

     Ai fini del coordinamento dell'attività degli organi dello Stato e della Cassa per il Mezzogiorno in attuazione del presente decreto-legge, nonchè di quelli della Regione siciliana in attuazione della legge regionale 29 luglio 1966, n. 21 e delle successive emanande disposizioni a cura della Regione stessa, è istituito un apposito comitato consultivo, presieduto da un Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, designato dal Ministro, e composto, per l'Amministrazione dello Stato, dal direttore generale dei Servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici, per l'Amministrazione regionale, dall'Assessore regionale ai lavori pubblici o da un suo delegato e da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno.

 

          Art. 12. [34]

     Nel comune di Agrigento il corso dei termini di prescrizione e di decadenza, scadenti dal 19 luglio 1966 al 19 luglio 1967, è sospeso sino al 19 luglio 1967 nei confronti delle persone le quali, a causa del movimento franoso che il 19 luglio 1966 ha colpito il territorio dello stesso Comune, sono state costrette ad abbandonare lo stabile in cui avevano l'abitazione o l'ufficio, o in cui svolgevano l'attività inerente ai loro affari ed interessi [35].

     L'abbandono dello stabile nelle condizioni previste dal primo comma deve essere provato mediante attestazione rilasciata dal prefetto in esenzione dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro onere.

 

          Art. 12 bis. [36]

     Per tutti i beneficiari delle norme contenute nel presente decreto è concessa l'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1967.

     Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti al trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili effettuato e registrato in data anteriore al 19 luglio 1966, a titolo gratuito od oneroso per atto tra vivi o mortis causa, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto o comunque reso per sempre inabitabile in conseguenza del movimento franoso.

 

          Art. 13. [37]

     E' del pari sospeso, sino al 19 ottobre 1966, il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 19 luglio 1966, scadenti tra il 19 luglio 1966 e il 31 dicembre 1967 e pagabili dai debitori che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12.

 

          Art. 13 bis. [38]

     Ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza della frana è concessa una indennità speciale di disoccupazione pari alla retribuzione giornaliera contrattuale spettante in relazione alla qualifica professionale del richiedente, per la durata massima di 1 anno, a decorrere dal 19 luglio 1966.

     Ai beneficiari dell'indennità di cui al precedente comma sono anche corrisposti gli assegni familiari nella misura normale. L'indennità speciale sostituisce ed assorbe le integrazioni salariali e l'indennità ordinaria di disoccupazione.

     Perdono il diritto all'indennità speciale di disoccupazione i lavoratori che, richiesti dall'Ufficio di collocamento, non dovessero raggiungere il posto di lavoro assegnato.

     Per le provvidenze di cui ai precedenti commi è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

     Le spese sostenute dalla gestione speciale di cui al precedente comma saranno coperte da contributi straordinari della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale determinerà, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi straordinari da porre a carico delle gestioni predette.

     Le somme necessarie per il funzionamento della gestione speciale saranno anticipate dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

 

          Art. 13 ter. [39]

     Alle imprese che svolgono attività artigiana e commerciale che, a seguito della frana, siano costrette, per riprendere l'attività, a trasferire gli impianti e le attrezzature, è corrisposto, a carico dello Stato, un contributo pari al 70 per cento delle spese necessarie al trasferimento, al ripristino degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate.

     La misura del contributo è elevata al 100 per cento della spesa occorrente per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte.

     Analogo contributo e alle stesse condizioni sarà corrisposto alle imprese esercenti attività alberghiere e di trasporto.

     Le domande di contributo, corredate dal progetto dei lavori di riattivazione dell'esercizio o dell'impianto, nonchè dalla documentazione dei danni subiti dagli impianti e dalle attrezzature, debbono essere presentate al prefetto entro il 31 dicembre 1966.

     L'entità del contributo è determinata con decreto del prefetto, su proposta di una Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale e dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, sentiti, per competenza, il presidente della Commissione provinciale dell'artigianato ed i rappresentanti delle categorie interessate.

     Per gli adempimenti previsti dal presente articolo, di competenza del Ministero dell'industria e commercio, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni.

     I titolari di autorizzazioni comunali o prefettizie o ministeriali per la vendita di merci al pubblico o per l'esercizio di pubblici servizi, i quali, in seguito al movimento franoso, siano costretti a trasferire in altra zona il proprio esercizio, potranno chiedere le nuove autorizzazioni alle competenti autorità, le quali sono tenute a rilasciarle in base al solo accertamento delle preesistenti autorizzazioni.

     La stessa norma si applica alle attività soggette a licenza di polizia.

 

          Art. 14. [40]

     Al comune di Agrigento, in relazione alle spese straordinarie assunte, è concesso da parte dello Stato un contributo di lire 150 milioni.

 

          Art. 15. [41]

     L'annualità da versare al fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per l'anno 1966 di L. 9250 milioni.

     All'onere di lire 10 miliardi derivanti dall'applicazione del presente decreto-legge per l'anno finanziario 1966, si provvede per lire 9250 milioni con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al comma precedente e per lire 250 milioni e lire 500 milioni rispettivamente con riduzione dai capitoli 2192 e 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1966.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 15 bis. [42]

     Entro il 31 dicembre 1966 saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno, le norme per l'attuazione del presente decreto, anche per quanto concerne i modi ed i criteri per l'assegnazione degli alloggi da costruire ai sensi dell'art. 1.

 

          Art. 16. [43]

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 28 settembre 1966, n. 749. Per l’interpretazioone autentica delle disposizioni del presente decreto, vedi l'art. 25 della L. 30 aprile 1999, n. 136.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[3] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749.

[4] Lettera così modificata dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749.

[5] Comma così sostituito dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[7] Comma così sostituito dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749.

[8] Comma così sostituito dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749.

[9] Comma così sostituito dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749.

[10] Comma così sostituito dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749.

[11] Comma così sostituito dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749.

[12] Comma così sostituito dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749.

[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749.

[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749.

[15] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749.

[16] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[17] Comma così modificato dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749.

[18] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[19] Comma così modificato dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749.

[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749.

[21] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[22] Articolo sostituito dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[23] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 31 luglio 1967, n. 1082.

[24] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[25] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[26] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[27] Comma così sostituito dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749.

[28] Comma così modificato dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749.

[29] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[30] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[31] Articolo sostituito dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[32] Articolo modificato dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[33] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[34] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[35] Comma così modificato dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749.

[36] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[37] Articolo modificato dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[38] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[39] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[40] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[41] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[42] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 28 settembre 1966, n. 749 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[43] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.