§ 38.7.1i - Legge 21 luglio 1965, n. 904.
Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:21/07/1965
Numero:904


Sommario
Art. 1.      L'art. 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 16, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente
Art. 3.      All'art. 16 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 4.      L'art. 17, sesto comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'art. 18, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente
Art. 6.      Le relazioni sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione dei piani, che i Comuni hanno fatto o dovranno fare in [...]
Art. 7.      Le disposizioni legislative nelle quali sia fatto rinvio, per la determinazione dell'indennità di espropriazione, all'art. 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, si [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 38.7.1i - Legge 21 luglio 1965, n. 904. [1]

Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

(G.U. 31 luglio 1965, n. 190).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

     "L'indennità di espropriazione delle aree è determinata dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

     L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al sindaco l'indennità fissata.

     In aggiunta all'indennità, è contemporaneamente corrisposta al proprietario espropriato, per ogni anno e frazione di anno calcolata ad anno intero compresi tra la data di approvazione del piano e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento dell'importo medio degli indennizzi o, in mancanza, dei prezzi di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per le espropriazioni o gli acquisti effettuati nella zona, ai sensi della presente legge, in ciascuno di tali anni o frazioni di anno".

 

          Art. 2.

     L'art. 16, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

     "I proprietari delle aree comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge e non destinate nei piani stessi agli usi previsti dall'art. 4, lettere a) e c), possono, entro il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare".

 

          Art. 3.

     All'art. 16 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Le spese per le opere di urbanizzazione primaria, di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono a carico dei proprietari, in proporzione al volume edificabile consentito, e devono essere rimborsate al Comune all'atto della concessione della licenza edilizia.

     Il Comune ha la facoltà di affidare l'esecuzione delle opere stesse ai proprietari, con le modalità e per l'importo di spesa relativo da stabilirsi in sede di stipulazione della convenzione prevista all'art. 18, quarto comma.

     Nella convenzione sopracitata è, inoltre, determinata la quota delle spese relative alle opere di urbanizzazione secondaria, posta a carico dei proprietari in proporzione al volume edificabile consentito".

 

          Art. 4.

     L'art. 17, sesto comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

     "Il prezzo di espropriazione della parte costruita non può superare l'ammontare dell'indennizzo calcolato, per l'espropriazione dell'area, ai sensi dell'art. 12, oltre, per le eventuali addizioni, la minor somma tra lo speso ed il migliorato".

 

          Art. 5.

     L'art. 18, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

     "Per i primi dieci anni dalla data del rilascio della dichiarazione di abitabilità, gli alloggi di cui è ammessa la costruzione a norma dell'art. 16 possono essere dati in locazione per un canone annuo stabilito in apposita convenzione con il Comune e rapportato al costo di costruzione dell'alloggio più le corrispondenti quote del valore dell'area, nella misura determinata dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'art. 12, e dell'importo delle spese per le opere di urbanizzazione primaria, a carico del proprietario ai sensi dell'art. 16, ultimo comma. Il costo di costruzione dell'alloggio e l'importo delle opere di urbanizzazione primaria sono stabiliti nella stessa convenzione, la quale deve essere stipulata con il Comune prima della concessione della licenza edilizia. La convenzione deve essere trascritta a cura del proprietario ed è ammessa ai benefici dell'art. 20, primo e secondo comma".

 

          Art. 6.

     Le relazioni sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione dei piani, che i Comuni hanno fatto o dovranno fare in applicazione dell'art. 5, n. 5, della legge 18 aprile 1962, n. 167, hanno valore indicativo di larga massima.

     Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni hanno facoltà di rettificare ed aggiornare le previsioni di spesa effettuate alla data anzidetta, ferma rimanendo la validità e l'efficacia dei piani già adottati dalla data della loro adozione.

     Le deliberazioni di rettifica e di aggiornamento delle previsioni di spesa adottate ai sensi del precedente comma sono immediatamente esecutive ed hanno effetto dalla data di adozione dei piani.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni legislative nelle quali sia fatto rinvio, per la determinazione dell'indennità di espropriazione, all'art. 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, si intendono modificate in conformità del primo comma dell'art. 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, nel testo sostituito con l'art. 1 della presente legge.

     E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1460.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.