§ 76.1.1j - Legge 21 giugno 1964, n. 559.
Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 53, riguardante la disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.1 disciplina generale
Data:21/06/1964
Numero:559


Sommario
Art. 1.      Il secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 53, sono sostituiti dai seguenti
Art. 2.      L'art. 5 della legge 8 gennaio 1952, n. 53, è sostituito dal seguente
Art. 3.      All'onere di L. 694 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, derivante dalla presente legge, si fa fronte con una quota parte delle maggiori entrate derivanti [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 76.1.1j - Legge 21 giugno 1964, n. 559. [1]

Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 53, riguardante la disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private.

(G.U. 20 luglio 1964, n. 176).

 

 

     Art. 1.

     Il secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:

     "I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di L. 9.000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso.

     Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico è elevato a L. 18.000".

 

          Art. 2.

     L'art. 5 della legge 8 gennaio 1952, n. 53, è sostituito dal seguente:

     "Le imprese concessionarie dei servizi pubblici automobilistici hanno l'obbligo di far accedere le autovetture agli uffici postali, sia estremi che intermedi, per il trasporto e lo scambio degli effetti postali.

     Qualora vi ostino condizioni stradali o altri impedimenti di qualsiasi genere, che rendano comunque impossibile l'accesso delle autovetture ai predetti uffici postali, le imprese esercenti provvederanno al trasporto ed allo scambio degli effetti postali presso gli uffici estremi o intermedi con qualsiasi altro mezzo idoneo e proprio personale.

     Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500".

 

          Art. 3.

     All'onere di L. 694 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, derivante dalla presente legge, si fa fronte con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 30 ottobre 1963, n. 1456, concernente l'unificazione delle aliquote di imposta di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.