Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 74. Persona e famiglia |
Capitolo: | 74.2 famiglia |
Data: | 12/10/2004 |
Numero: | 284 |
Sommario |
Art. 1. Organi del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia |
Art. 2. Presidente |
Art. 3. Comitato tecnico-scientifico |
Art. 4. Coordinatore delle attività scientifiche |
Art. 5. Oneri finanziari |
§ 74.2.60 - D.P.R. 12 ottobre 2004, n. 284. [1]
Regolamento di organizzazione del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.
(G.U. 30 novembre 2004, n. 281)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la
Visto, in particolare, l'articolo 4 della citata
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Vista la
Visto il
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2002 [2];
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 10 febbraio 2003 e dell'8 marzo 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Organi del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia
1. Gli organi del Centro nazionale di documentazione e di analisi
per l'infanzia, di seguito denominato: «Centro di documentazione e analisi», sono: il Presidente, il Comitato tecnico-scientifico e il Coordinatore delle attività scientifiche.
2. Il supporto allo svolgimento delle attività degli organi di cui al comma 1 è assicurato dalla Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori - Servizio minori, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 2. Presidente
1. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, tra soggetti dotati di elevata professionalità nel campo delle politiche dell'infanzia.
2. Il Presidente può nominare un Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento, fra i membri del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3.
3. Il Presidente ha la rappresentanza del Centro di documentazione e analisi e può compiere tutti gli atti che rientrano tra i compiti del Centro di documentazione e analisi, di cui all'articolo 3, comma 2, della
4. Il Presidente convoca il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3, ne redige l'ordine del giorno e lo presiede.
Art. 3. Comitato tecnico-scientifico
1. Il Comitato tecnico-scientifico è composto dal Presidente, dal Coordinatore delle attività scientifiche di cui all'articolo 4, da due membri nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra i membri dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, di cui all'articolo 2 della
2. Il Comitato tecnico-scientifico concorre a determinare l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico delle attività del Centro di documentazione e analisi e coadiuva la Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori nelle funzioni di direzione e di monitoraggio delle attività.
3. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori, che ne assicura la segreteria.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il compenso e il rimborso delle spese ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.
5. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare, ove se ne ravvisi la necessità, i responsabili degli enti di ricerca cui sono affidate le attività ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata
Art. 4. Coordinatore delle attività scientifiche
1. Il Coordinatore delle attività scientifiche è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra soggetti dotati di elevata professionalità nel campo delle politiche per l'infanzia.
2. Il Coordinatore delle attività scientifiche coadiuva il Presidente nella realizzazione delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della
3. A tale fine, il Coordinatore delle attività scientifiche cura i rapporti con gli enti di ricerca cui sono affidate le attività ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata
Art. 5. Oneri finanziari
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento gravano sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - capitolo 1655, U.P.B. 3.1.1.0 - Funzionamento - del C.D.R. Politiche sociali e previdenziali per l'anno 2004 e sui capitoli corrispondenti per gli anni successivi.
[1] Abrogato dall'art. 11 del
[2] Capoverso così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 1 dicembre 2004, n. 282.