§ 74.2.60 - D.P.R. 12 ottobre 2004, n. 284.
Regolamento di organizzazione del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.2 famiglia
Data:12/10/2004
Numero:284


Sommario
Art. 1.  Organi del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia
Art. 2.  Presidente
Art. 3.  Comitato tecnico-scientifico
Art. 4.  Coordinatore delle attività scientifiche
Art. 5.  Oneri finanziari


§ 74.2.60 - D.P.R. 12 ottobre 2004, n. 284. [1]

Regolamento di organizzazione del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

(G.U. 30 novembre 2004, n. 281)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia;

Visto, in particolare, l'articolo 4 della citata legge n. 451 del 1997, che prevede l'emanazione di un apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369, concernente regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, a norma dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2002 [2];

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 12 dicembre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 10 febbraio 2003 e dell'8 marzo 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Organi del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia

     1. Gli organi del Centro nazionale di documentazione e di analisi

per l'infanzia, di seguito denominato: «Centro di documentazione e analisi», sono: il Presidente, il Comitato tecnico-scientifico e il Coordinatore delle attività scientifiche.

     2. Il supporto allo svolgimento delle attività degli organi di cui al comma 1 è assicurato dalla Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori - Servizio minori, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

     Art. 2. Presidente

     1. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, tra soggetti dotati di elevata professionalità nel campo delle politiche dell'infanzia.

     2. Il Presidente può nominare un Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento, fra i membri del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3.

     3. Il Presidente ha la rappresentanza del Centro di documentazione e analisi e può compiere tutti gli atti che rientrano tra i compiti del Centro di documentazione e analisi, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369.

     4. Il Presidente convoca il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3, ne redige l'ordine del giorno e lo presiede.

 

     Art. 3. Comitato tecnico-scientifico

     1. Il Comitato tecnico-scientifico è composto dal Presidente, dal Coordinatore delle attività scientifiche di cui all'articolo 4, da due membri nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra i membri dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e dal Direttore generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori.

     2. Il Comitato tecnico-scientifico concorre a determinare l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico delle attività del Centro di documentazione e analisi e coadiuva la Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori nelle funzioni di direzione e di monitoraggio delle attività.

     3. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori, che ne assicura la segreteria.

     4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il compenso e il rimborso delle spese ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.

     5. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare, ove se ne ravvisi la necessità, i responsabili degli enti di ricerca cui sono affidate le attività ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 451 del 1997 e il responsabile del Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge, senza oneri a carico dell'Amministrazione.

 

     Art. 4. Coordinatore delle attività scientifiche

     1. Il Coordinatore delle attività scientifiche è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra soggetti dotati di elevata professionalità nel campo delle politiche per l'infanzia.

     2. Il Coordinatore delle attività scientifiche coadiuva il Presidente nella realizzazione delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e ne garantisce l'attuazione scientifica.

     3. A tale fine, il Coordinatore delle attività scientifiche cura i rapporti con gli enti di ricerca cui sono affidate le attività ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 451 del 1997 e con gli altri enti di ricerca europei ed internazionali con cui il Centro di documentazione e analisi intrattiene rapporti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 451 del 1997.

 

     Art. 5. Oneri finanziari

     1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento gravano sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - capitolo 1655, U.P.B. 3.1.1.0 - Funzionamento - del C.D.R. Politiche sociali e previdenziali per l'anno 2004 e sui capitoli corrispondenti per gli anni successivi.


[1] Abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103.

[2] Capoverso così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 1 dicembre 2004, n. 282.