§ 74.2.32 – D.P.R. 5 ottobre 1998, n. 369.
Regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.2 famiglia
Data:05/10/1998
Numero:369


Sommario
Art. 1.  Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
Art. 2.  Compiti e funzioni dell'Osservatorio.
Art. 3.  Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.
Art. 4.  Rapporti con le regioni.
Art. 5.  Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.


§ 74.2.32 – D.P.R. 5 ottobre 1998, n. 369. [1]

Regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, a norma dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

(G.U. 26 ottobre 1998, n. 250).

 

     Art. 1. Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

     1. L'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, è composto da:

     a) due rappresentanti per ciascuna delle seguenti amministrazioni:

     1) Dipartimento per gli affari sociali;

     2) Ministero della pubblica istruzione;

     3) Ministero della sanità;

     b) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:

     1) Dipartimento per le pari opportunità;

     2) Ministero degli affari esteri;

     3) Ministero dell'interno;

     4) Ministero di grazia e giustizia;

     5) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     6) Ministero dei lavori pubblici;

     7) Ministero dell'ambiente;

     8) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     9) Ministero per le politiche agricole;

     c) un rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di Firenze;

     d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

     e) sei rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

     f) quattro rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

     g) un rappresentante dell'Unione province italiane;

     h) un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunità montane;

     i) un rappresentante del Comitato italiano UNICEF;

     l) un rappresentante della Società italiana di pediatria;

     m) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;

     n) un rappresentante dell'Associazione giudici per i minorenni;

     o) un rappresentante del Sindacato unitario nazionale delle assistenti sociali (SUNAS);

     p) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali;

     q) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi;

     r) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli avvocati per la famiglia e i minori;

     s) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;

     t) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei pedagogisti;

     u) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli educatori professionali;

     v) rappresentanti di organizzazioni del volontariato e del terzo settore che operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza, individuati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, fino ad un massimo di otto;

     z) esperti individuati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, fino ad un massimo di otto;

     aa) il responsabile del Centro nazionale di documentazione ed analisi ed il coordinatore delle attività scientifiche di cui all'articolo 3.

     2. Il Dipartimento per gli affari sociali assicura la segreteria dell'Osservatorio.

     3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso è equiparato a quello dei dirigenti generali dello Stato, livello C. I relativi oneri sono posti a carico dell'unità previsionale di base "12.1.1.0 Funzionamento" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Capitolo 2940.

 

          Art. 2. Compiti e funzioni dell'Osservatorio.

     1. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale d'azione per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, articolato in interventi a favore dei soggetti in età evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

     2. Ai fini della elaborazione del piano nazionale d'azione le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997, con l'Osservatorio affinché venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorità e le azioni previste dal medesimo piano nazionale.

     3. Al fine di rafforzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997, la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il Ministero degli affari esteri predispone, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma di interventi, che diviene parte integrante del piano nazionale d'azione, indicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo.

     4. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la commissione parlamentare per l'infanzia ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 451 del 1997, propone l'adozione del piano nazionale d'azione al Consiglio dei Ministri.

     5. In attuazione dell'articolo 2, commi 5 e 6, e dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge n. 451 del 1997, l'Osservatorio predispone, avvalendosi del Centro nazionale di documentazione e analisi, la relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonché lo schema del rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York.

 

          Art. 3. Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

     1. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato Centro di documentazione e analisi, svolge i compiti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997, sulla base di un programma e di priorità definiti annualmente dall'Osservatorio.

     2. Il Centro di documentazione e analisi garantisce ogni opportuno raccordo scientifico con il Centro internazionale di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia dell'Unicef, nonché con altri organismi europei ed internazionali.

 

          Art. 4. Rapporti con le regioni.

     1. Al fine di garantire all'Osservatorio nazionale un costante, regolare ed omogeneo afflusso di informazioni sulle condizioni dell'infanzia e l'adolescenza, il Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina le modalità di coordinamento tra le regioni ed il Centro nazionale di documentazione e analisi di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

 

          Art. 5. Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

     1. Il piano biennale nazionale d'azione di cui all'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997, definisce un programma di iniziative di promozione e comunicazione da realizzarsi in occasione della giornata del 20 novembre dedicata alla celebrazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 451 del 1997.


[1] Abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103.