§ 74.2.47 - D.M. 18 gennaio 2002, n. 34.
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337, in materia di assegni di maternità e per i [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.2 famiglia
Data:18/01/2002
Numero:34


Sommario
Art. 1. Modifica delle disposizioni transitorie e finali      1. All'articolo 6 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del [...]
Art. 2. Entrata in vigore      1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Il presente decreto, [...]


§ 74.2.47 - D.M. 18 gennaio 2002, n. 34.

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori

(G.U. 15 marzo 2002, n. 63)

 

 

     IL MINISTRO DEL LAVORO

     E DELLE POLITICHE SOCIALI

     di concerto con

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

     E DELLE FINANZE

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati ed integrati dall'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

     Visti gli articoli 74 e 86 del decreto legislativo 23 marzo 2001, n. 151;

     Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 21 dicembre 2000, n. 452;

     Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 25 maggio 2001, n. 337;

     Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 ottobre 2001;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400 con nota n. 084624/19/10/22 del 24 dicembre 2001;

     A d o t t a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Modifica delle disposizioni transitorie e finali

     1. All'articolo 6 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 25 maggio 2001, n. 337, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Restano, in ogni caso, salvi i provvedimenti di concessione disposti fino alla data del 22 agosto 2001.";

     b) al comma 3, dopo le parole "presentate nel corso del medesimo anno prima dell'entrata in vigore del presente regolamento" sono aggiunte le seguenti: "ed ancora in corso di valutazione,";

     c) al comma 3, dopo le parole "in sostituzione della dichiarazione eventualmente già presentata" sono aggiunte le seguenti: ", al fine di procedere ad un'istruttoria che tenga conto delle norme del presente regolamento. Restano, comunque, salvi i provvedimenti di concessione disposti fino alla data del 22 agosto 2001.".

 

          Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.