Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 74. Persona e famiglia |
Capitolo: | 74.2 famiglia |
Data: | 18/01/2002 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. Modifica delle disposizioni transitorie e finali 1. All'articolo 6 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del [...] |
Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Il presente decreto, [...] |
§ 74.2.47 - D.M. 18 gennaio 2002, n. 34.
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori
(G.U. 15 marzo 2002, n. 63)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visti gli articoli 65 e 66 della
Visti gli articoli 74 e 86 del
Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 21 dicembre 2000, n. 452;
Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 25 maggio 2001, n. 337;
Visto il
Visto il
Visto il
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifica delle disposizioni transitorie e finali
1. All'articolo 6 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 25 maggio 2001, n. 337, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Restano, in ogni caso, salvi i provvedimenti di concessione disposti fino alla data del 22 agosto 2001.";
b) al comma 3, dopo le parole "presentate nel corso del medesimo anno prima dell'entrata in vigore del presente regolamento" sono aggiunte le seguenti: "ed ancora in corso di valutazione,";
c) al comma 3, dopo le parole "in sostituzione della dichiarazione eventualmente già presentata" sono aggiunte le seguenti: ", al fine di procedere ad un'istruttoria che tenga conto delle norme del presente regolamento. Restano, comunque, salvi i provvedimenti di concessione disposti fino alla data del 22 agosto 2001.".
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.