Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 74. Persona e famiglia |
Capitolo: | 74.2 famiglia |
Data: | 25/05/2001 |
Numero: | 337 |
Sommario |
Art. 6. Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali. |
§ 74.2.39 – D.M. 25 maggio 2001, n. 337. [1]
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori.
(G.U. 21 agosto 2001, n. 193).
Artt. 1. - 5. [2]
Art. 6. Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. L'assegno di maternità di cui al titolo III del
3. Per le domande di concessione dell'assegno per il nucleo familiare di cui al titolo III del
4. Qualora le domande di assegno per il nucleo familiare, presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano state rigettate per mancanza del requisito relativo alla presenza nella famiglia anagrafica del genitore richiedente di tre propri figli minori e il diniego del comune sia stato comunicato oltre la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ovvero nei trenta giorni precedenti la scadenza di detto termine, e dagli atti del procedimento risulti che l'altro genitore dei tre figli minori faceva parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISE ed aveva i requisiti personali per la concessione del beneficio, il comune può provvedere a detta concessione, a condizione che il genitore avente diritto ne faccia richiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La misura dell'assegno è comunque stabilita sulla base della situazione economica dichiarata dal soggetto che ha presentato la prima domanda. Alle medesime condizioni, l'eventuale irregolare erogazione dell'assegno che sia avvenuta in favore del genitore non avente diritto non comporta revoca del provvedimento, se il genitore avente diritto lo consente entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. In via di prima applicazione, per l'assegno per il nucleo familiare relativo all'anno 2001, i soggetti che siano cessati dal diritto a proporre domanda prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per il venir meno del requisito della presenza dei tre figli minori nella famiglia anagrafica, possono ugualmente proporre domanda, per il periodo in cui il suddetto requisito si è verificato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. [5].
[1] Adottato dal Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
[2] Modificano gli artt. 9, 14, 16, 17, 18 e l'Allegato A del
[3] Comma così modificato dall'art. 1 del
[4] Comma così modificato dall'art. 1 del
[5] Modifica gli artt. 7, 13 e 14 del