Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 74. Persona e famiglia |
Capitolo: | 74.1 diritti e libertà fondamentali |
Data: | 12/07/2011 |
Numero: | 112 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza |
Art. 2. Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso del titolare dell'Autorità garante |
Art. 3. Competenze dell'Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza |
Art. 4. Informazioni, accertamenti e controlli |
Art. 5. Organizzazione |
Art. 5 bis. (Disposizioni in materia di personale). |
Art. 6. Forme di tutela |
Art. 7. Copertura finanziaria |
§ 74.1.78 - L. 12 luglio 2011, n. 112.
Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
(G.U. 19 luglio 2011, n. 166)
Art. 1. Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla
Art. 2. Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso del titolare dell'Autorità garante
1. L'Autorità garante è organo monocratico. Il titolare dell'Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonchè delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Il titolare dell'Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.
4. Al titolare dell'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.
Art. 3. Competenze dell'Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
1. All'Autorità garante sono attribuite le seguenti competenze:
a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonchè del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;
b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla
c) collabora all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;
d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell' affido e dell'adozione, nonchè di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonchè con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;
e) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;
f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al
g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;
h) segnala, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;
i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;
l) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;
m) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;
n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all'estero;
o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore;
p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.
2. L'Autorità garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà .
3. L'Autorità garante può esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonchè sui progetti di legge all'esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
4. L'Autorità garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della
5. L'Autorità garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della
6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità garante.
7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.
8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:
a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;
b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.
9. L'Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore età, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima.
10. L'Autorità garante prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.
11. L'Autorità garante può formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto degli abusi sull'infanzia e sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della
Art. 4. Informazioni, accertamenti e controlli
1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonchè a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della
2. L'Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonchè di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età .
3. L'Autorità garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8 delle norme di cui al
4. L'Autorità garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
5. I procedimenti di competenza dell'Autorità garante si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla
Art. 5. Organizzazione
1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato "Ufficio dell'Autorità garante", posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio [1].
2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonchè quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo 3 e per le attività connesse e strumentali, nonchè per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze [2].
4. L'Autorità garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.
Art. 5 bis. (Disposizioni in materia di personale). [3]
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.
Art. 6. Forme di tutela
1. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.
2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorità garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e assicurano la semplicità delle forme di accesso all'Ufficio dell'Autorità garante, anche mediante strumenti telematici.
Art. 7. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a euro 750.000 per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del
3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma così sostituito dall'art. 15 ter del
[2] Comma così modificato dall'art. 1, comma 889, della
[3] Articolo inserito dall'art. 15 ter del