| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 74. Persona e famiglia |
| Capitolo: | 74.1 diritti e libertà fondamentali |
| Data: | 24/06/2010 |
| Numero: | 107 |
| Sommario |
| Art. 1. Finalità |
| Art. 2. Definizione |
| Art. 3. Modalità di accertamento e valutazione della sordocecità |
| Art. 4. Interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche |
| Art. 5. Interventi delle regioni per il sostegno delle persone sordocieche |
| Art. 6. Entrata in vigore |
§ 74.1.73 - L. 24 giugno 2010, n. 107.
Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche [1].
(G.U. 13 luglio 2010, n. 161)
Art. 1. Finalità
1. La presente legge è finalizzata al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla somma delle disabilità uditiva e visiva, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004 [2].
Art. 2. Definizione
1. Ai fini della presente legge, si definiscono sordocieche le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficoltà nell'orientamento e nella mobilità e nell'accesso all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri [3].
2. Le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennità economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, in cui la duratura compromissione dell'udito sia acquisita successivamente al superamento dell'età evolutiva, le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennità economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Le persone sordocieche percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) [4].
3. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni per entrambe le condizioni di sordità civile e di cecità civile, è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
4. Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni.
Art. 3. Modalità di accertamento e valutazione della sordocecità
1. L'accertamento della sordocecità, come definita ai sensi dell'articolo 2, è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della
2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordità civile e di cecità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità già definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni. La condizione di sordocieco è altresì riconosciuta ai soggetti nei cui confronti sono accertate la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'età evolutiva, la condizione di invalidità civile [6].
3. Il verbale di accertamento è sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS.
4. Al comma 1 dell'articolo 6 del
5. Le modalità di accertamento e di erogazione unificata delle indennità e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè in occasione di eventuali revisioni programmate.
6. Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilità con altri benefici, stabilite da vigenti disposizioni di legge.
Art. 4. Interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche
1. Nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, i progetti individuali previsti dall'articolo 14 della
Art. 5. Interventi delle regioni per il sostegno delle persone sordocieche
1. Nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, le regioni possono individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.
Art. 6. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Titolo così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 15 luglio 2010, n. 163.
[2] Comma così modificato dall'art. 63 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 63 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 63 della
[5] Comma così modificato dall'art. 63 della
[6] Comma così modificato dall'art. 63 della