Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 73. Partecipazioni statali |
Capitolo: | 73.1 dismissioni |
Data: | 28/09/1996 |
Numero: | 504 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il primo periodo è sostituito [...] |
Art. 2. 1. La copertura degli oneri relativi alle spese e ai debiti contratti per l'amministrazione della liquidazione coatta amministrativa delle società di cui all'articolo 2, [...] |
Art. 3. 1. Nell'articolo 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del [...] |
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 73.1.9 – D.L. 28 settembre 1996, n. 504. [1]
Disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM.
(G.U. 28 settembre 1996, n. 228).
1. All'articolo 3, comma 2, del
1. La copertura degli oneri relativi alle spese e ai debiti contratti per l'amministrazione della liquidazione coatta amministrativa delle società di cui all'articolo 2, comma 1, del
2. Ai fini di cui al comma 1, i commissari liquidatori, anche in caso di totale insussistenza dell'attivo delle società di cui al comma 1, possono richiedere al commissario liquidatore dell'EFIM il trasferimento della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti necessaria a far fronte alle spese relative a previsioni di fabbisogno per periodi annuali.
3. In sede di ripartizione dell'attivo, ai sensi dell'articolo 111 del
1. Nell'articolo 2, comma 41, della
2. Nell'articolo 7, comma 3, del
3. Nell'articolo 4, comma 3, del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma così modificato dalla