Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 72. Organizzazioni internazionali |
Capitolo: | 72.3 finanziamenti |
Data: | 27/12/1973 |
Numero: | 876 |
Sommario |
Art. 1. La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI), di cui all'articolo 4 del protocollo sullo statuto della BEI annesso all'accordo ratificato e reso [...] |
Art. 2. La spesa di lire 7.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 3.750 milioni in ciascuno degli [...] |
Art. 3. E' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi da istituti ed enti pubblici con la Banca [...] |
Art. 4. All'onere relativo agli esercizi finanziari 1973 e 1974 si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del [...] |
§ 72.3.9 - Legge 27 dicembre 1973, n. 876.
Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI).
(G.U. 4 gennaio 1974, n. 4)
La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI), di cui all'articolo 4 del protocollo sullo statuto della BEI annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con la
Di tale somma, sarà versato, in due rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 gennaio 1973 ed il 31 gennaio 1974, solo il 10 per cento, ossia lire 7,5 miliardi, controvalore di 12 milioni di unità di conto.
La spesa di lire 7.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 3.750 milioni in ciascuno degli anni 1973 e 1974.
E' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi da istituti ed enti pubblici con la Banca europea per gli investimenti per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'articolo 2 della
Gli istituti ed enti abilitati a contrarre i prestiti suddetti saranno designati, su domanda, con decreto del Ministro per il tesoro.
I singoli prestiti da assumersi dagli istituti ed enti interessati con la Banca europea per gli investimenti sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro. Con lo stesso decreto è concessa la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o delle erogazioni dei prestiti.
Le garanzie dello Stato possono essere riconosciute anche ai prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti a partire dal 20 marzo 1973 per le finalità indicate nel precedente primo comma.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per l'eventuale operatività della garanzia dello Stato, nonché per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti.
Gli oneri eventuali derivanti dalle garanzie statali previste dalla presente legge graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1973 e per quelli successivi.
All'onere relativo agli esercizi finanziari 1973 e 1974 si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.