Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 29/12/1966 |
Numero: | 1196 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, modificato dalle leggi 28 luglio 1960, n. 777, 20 dicembre 1962, n. 1719, e 21 dicembre 1964, n. 1406, [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 71.3.10b - Legge 29 dicembre 1966, n. 1196. [1]
Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari.
(G.U. 14 gennaio 1967, n. 11).
Il primo comma dell'art. 5 della
"La facoltà concessa ai cancellieri dirigenti dall'art. 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio
L'articolo 99 dell'Ordinamento sopra indicato è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1968".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 1 del