| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 71. Ordinamento giudiziario | 
| Capitolo: | 71.3 personale | 
| Data: | 11/04/1964 | 
| Numero: | 264 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con legge 27 dicembre 1956, 1444, e successivamente aumentato con legge 20 febbraio 1958, n. 58, è ulteriormente [...] | 
| Art. 2. Nella prima attuazione della presente legge i posti aumentati nell'organico del personale di dattilografia a norma dell'articolo precedente sono attribuiti mediante [...] | 
| Art. 3. Sull'ammissione degli amanuensi e dattilografi che hanno titolo a concorrere nella quota dei posti loro riservata, a norma dell'articolo precedente, è richiesto il [...] | 
| Art. 4. Dei posti aumentati ai sensi dell'art. 1 della presente legge, 50 sono assegnati al Ministero di grazia e giustizia; gli altri saranno ripartiti tra gli uffici [...] | 
| Art. 5. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1719, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione ai [...] | 
| Art. 6. Il primo comma dell'art. 56 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente | 
| Art. 7. [2] | 
| Art. 8. Il quadro 67 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è, nella parte relativa al personale addetto agli uffici, così modificato | 
| Art. 9. Le imposte di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale previste dall'art. 45, numeri 2), 3) e 4) della tariffa allegato A al decreto del [...] | 
| Art. 10. Alla spesa occorrente per l'attuazione degli articoli 1, 7 e 8 della presente legge, prevista per l'esercizio finanziario 1963-64 in 1.050 milioni di lire, si provvederà [...] | 
| Art. 11. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale | 
§ 71.3.9c - Legge 11 aprile 1964, n. 264. [1]
Disposizioni relative al personale di dattilografia e al personale ausiliario del Ministero di grazia e giustizia.
(G.U. 13 maggio 1964, n. 116).
     Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con 
     Nella prima attuazione della presente legge i posti aumentati nell'organico del personale di dattilografia a norma dell'articolo precedente sono attribuiti mediante concorso pubblico, con riserva di n. 550 posti a favore degli amanuensi e dattilografi assunti e retribuiti a norma dell'art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio 
I posti eventualmente non attribuiti nella quota riservata si aggiungono a quelli da conferirsi secondo le norme ordinarie.
     Per lo svolgimento del concorso si osservano le norme di cui alla 
     Sull'ammissione degli amanuensi e dattilografi che hanno titolo a concorrere nella quota dei posti loro riservata, a norma dell'articolo precedente, è richiesto il parere motivato della Commissione di vigilanza di cui all'art. 61 della 
Dei posti aumentati ai sensi dell'art. 1 della presente legge, 50 sono assegnati al Ministero di grazia e giustizia; gli altri saranno ripartiti tra gli uffici giudiziari con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
     Ferma restando la disposizione di cui all'art. 1 della 
     Il primo comma dell'art. 56 della 
"Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella tabella B annessa alla presente legge si computano dalla data di assegnazione dello stipendio iniziale. Tuttavia per i dattilografi ex-combattenti od orfani di guerra il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi corrispondenti ai coefficienti 202 e 229, si effettua rispettivamente dopo otto anni dall'attribuzione del coefficiente 180 e dopo dieci anni dall'attribuzione del coefficiente 202".
     La tabella B allegata alla 
Ruolo organico del personale di dattilografia
Dattilografi giudiziari n. 2.400
| 
						 Coefficiente  | 
					
						 
  | 
					
						 Stipendio annuo lordo  | 
				|
| 
						 157  | 
					
						 Stipendio iniziale  | 
					
						 L.  | 
					
						 800.200  | 
				
| 
						 180  | 
					
						 Stipendio dopo 2 anni dall'iniziale  | 
					
						 "  | 
					
						 890.600  | 
				
| 
						 202  | 
					
						 Stipendio dopo 7 anni dall'iniziale  | 
					
						 "  | 
					
						 1.032.600  | 
				
| 
						 229  | 
					
						 Stipendio dopo 16 anni dall'iniziale  | 
					
						 "  | 
					
						 1.145.800  | 
				
| 
						 271  | 
					
						 Stipendio dopo 20 anni dall'iniziale  | 
					
						 "  | 
					
						 1.397.500  | 
				
     Il quadro 67 allegato al 
Amministrazione centrale
Personale addetto agli uffici
| 
						 Qualifica  | 
					
						 Organico  | 
				
| 
						 Commesso capo  | 
					
						 1  | 
				
| 
						 Commesso  | 
					
						 6  | 
				
| 
						 
  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Usciere capo  | 
					
						 83  | 
				
| 
						 Usciere  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 Inserviente  | 
					
						 
  | 
				
     Le imposte di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale previste dall'art. 45, numeri 2), 3) e 4) della tariffa allegato A al 
| 
						 N. 2) Per ogni sentenza o decreto senza riguardo al numero dei fogli e per ogni condannato:  | 
					
						 
  | 
					
						 
  | 
				|
| 
						 a) In caso di condanna per contravvenzioni:  | 
					
						 
  | 
					
						 
  | 
				|
| 
						 sulle sentenze e sui decreti dei pretori  | 
					
						 L.  | 
					
						 800  | 
				|
| 
						 sulle sentenze dei Tribunali e sulle sentenze e sui decreti dei Tribunali militari  | 
					
						 "  | 
					
						 2.000  | 
				|
| 
						 sulle sentenze delle Corti di assise  | 
					
						 "  | 
					
						 2.000  | 
				|
| 
						 sulle sentenze delle Corti di appello  | 
					
						 "  | 
					
						 2.800  | 
				|
| 
						 sulle sentenze delle Corti di assise di appello  | 
					
						 "  | 
					
						 2.800  | 
				|
| 
						 b) In caso di condanna per delitti:  | 
					
						 
  | 
					
						 
  | 
				|
| 
						 sulle sentenze e sui decreti dei pretori  | 
					
						 "  | 
					
						 2.800  | 
				|
| 
						 sulle sentenze dei Tribunali e sulle sentenze e sui decreti dei Tribunali militari  | 
					
						 "  | 
					
						 4.000  | 
				|
| 
						 sulle sentenze delle Corti di assise  | 
					
						 "  | 
					
						 4.000  | 
				|
| 
						 sulle sentenze delle Corti di appello  | 
					
						 "  | 
					
						 5.000  | 
				|
| 
						 sulle sentenze delle Corti di assise di appello  | 
					
						 "  | 
					
						 5.000  | 
				|
| 
						 N. 3) Sentenze della Corte di cassazione e del Tribunale supremo militare che rigettano o dichiarano inammissibile il ricorso della parte: per ogni sentenza, senza riguardo al numero dei fogli e per ogni condannato  | 
					
						 L.  | 
					
						 2.400  | 
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| 
						 N. 4) Sentenze di proscioglimento e sentenze di non luogo a procedere in sede istruttoria per remissione o rinuncia anche tacita querela.  | 
					
						 Sono dovute le imposte di cui al n. 2 lettera b) del presente articolo.  | 
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Alla spesa occorrente per l'attuazione degli articoli 1, 7 e 8 della presente legge, prevista per l'esercizio finanziario 1963-64 in 1.050 milioni di lire, si provvederà con il maggior gettito delle imposte di cui all'art. 9 della presente legge.
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 1 del 
[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della