§ 71.3.5a - Legge 23 aprile 1952, n. 415.
Modificazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e temporanea sospensione dell'attuazione degli articoli 2 e 7, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:23/04/1952
Numero:415


Sommario
Art. 1.      Per il conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori, continua ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1953, l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. [...]
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 2 della legge 24 maggio 1951, n. 392, è sostituito dal seguente
Art. 3.      In deroga al secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392, fino al 30 giugno 1953, per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli [...]


§ 71.3.5a - Legge 23 aprile 1952, n. 415. [1]

Modificazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e temporanea sospensione dell'attuazione degli articoli 2 e 7, secondo comma, della stessa legge.

(G.U. 8 maggio 1952, n. 107).

 

 

     Art. 1.

     Per il conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori, continua ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1953, l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, prorogato con la legge 5 marzo 1951, n. 190.

     Il termine di cui alla lettera b) dell'art. 1 del predetto decreto legislativo è elevato a sei mesi.

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 2 della legge 24 maggio 1951, n. 392, è sostituito dal seguente:

     "Ad esercitare le predette funzioni possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio".

 

          Art. 3.

     In deroga al secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392, fino al 30 giugno 1953, per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti all'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza almeno un anno prima del giorno nel quale scade il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.