Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 23/04/1952 |
Numero: | 415 |
Sommario |
Art. 1. Per il conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori, continua ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1953, l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. [...] |
Art. 2. Il secondo comma dell'art. 2 della legge 24 maggio 1951, n. 392, è sostituito dal seguente |
Art. 3. In deroga al secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392, fino al 30 giugno 1953, per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli [...] |
§ 71.3.5a - Legge 23 aprile 1952, n. 415. [1]
Modificazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e temporanea sospensione dell'attuazione degli articoli 2 e 7, secondo comma, della stessa legge.
(G.U. 8 maggio 1952, n. 107).
Per il conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori, continua ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1953, l'art. 1 del
Il termine di cui alla lettera b) dell'art. 1 del predetto decreto legislativo è elevato a sei mesi.
Il secondo comma dell'art. 2 della
"Ad esercitare le predette funzioni possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio".
In deroga al secondo comma dell'articolo 7 della
[1] Abrogata dall'art. 24 del