Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 05/03/1951 |
Numero: | 190 |
Sommario |
Art. 1. Fino a nuova disposizione sono prorogati |
Art. 2. La presente legge ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1951 |
§ 71.2.45 - Legge 5 marzo 1951, n. 190. [1]
Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari.
(G.U. 3 aprile 1951, n. 76)
Fino a nuova disposizione sono prorogati:
a) l'art. 2 del
b) l'art. 1 del
c) l'art. 10, primo comma, della
La presente legge ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1951.
[1] Abrogata dall'art. 1 del