§ 71.3.13 - D.Lgs.Lgt. 3 maggio 1945, n. 232.
Disposizioni temporanee circa le applicazioni e supplenze di magistrati con funzioni del grado superiore e circa il concorso per uditore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:03/05/1945
Numero:232


Sommario
Art. 1.      I magistrati, compresi in elenchi di promovibili a seguito di scrutinio o risultati idonei alla promozione a seguito di concorso, possono essere destinati, anche senza loro consenso, ad [...]
Art. 2.      Qualora sorga la improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati mancanti, assenti o impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio, i capi [...]
Art. 3.      E' data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di stabilire che le prove scritte del concorso per uditore previsto dall'art. 123 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 [...]
Art. 4.      Il presente decreto, che avrà efficacia fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale ".


§ 71.3.13 - D.Lgs.Lgt. 3 maggio 1945, n. 232. [1]

Disposizioni temporanee circa le applicazioni e supplenze di magistrati con funzioni del grado superiore e circa il concorso per uditore.

(G.U. 24 maggio 1945, n. 62).

 

     Art. 1.

     I magistrati, compresi in elenchi di promovibili a seguito di scrutinio o risultati idonei alla promozione a seguito di concorso, possono essere destinati, anche senza loro consenso, ad esercitare temporaneamente le funzioni del grado superiore nelle Corti di appello, nei Tribunali, nelle Procure generali presso le Corti di appello e nelle Procure presso i Tribunali, sia per ricoprirvi posti vacanti del grado superiore sia, indipendentemente dalla esistenza di tali vacanze, per provvedere alla sostituzione di magistrati comunque assenti o impediti.

     Le dette applicazioni, che possono essere fatte anche oltre il limite numerico fissato nel 2° comma dell'art. 114 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono disposte tenendo presenti, per quanto possibile, le quote stabilite per ciascuna categoria di promovibili e le altre norme sulla precedenza nelle promozioni.

     I magistrati applicati conseguono la promozione al loro turno normale.

 

          Art. 2.

     Qualora sorga la improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati mancanti, assenti o impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio, i capi delle Corti, secondo le rispettive attribuzioni, possono, in deroga alle vigenti norme in materia, provvedere alla supplenza anche con magistrati del grado inferiore, appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto.

     Il Ministro per la grazia e giustizia può inoltre destinare pretori a posti di giudice o sostituto procuratore del Regno e viceversa.

 

          Art. 3.

     E' data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di stabilire che le prove scritte del concorso per uditore previsto dall'art. 123 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si svolgano anche in determinate sedi di Corte di appello diverse dalla capitale, con l'osservanza delle modalità che saranno fissate nel bando di concorso.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto, che avrà efficacia fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale ".


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.