§ 71.3.47 - Legge 10 gennaio 1950, n. 4.
Trattamento economico spettante agli uditori giudiziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:10/01/1950
Numero:4


Sommario
Art. unico.      L'assegno mensile degli uditori giudiziari previsto dall'ultimo comma dell'art. 128 e dalla tabella Q dell'ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è [...]


§ 71.3.47 - Legge 10 gennaio 1950, n. 4.

Trattamento economico spettante agli uditori giudiziari.

(G.U. 26 gennaio 1950, n. 21).

 

     Art. unico.

     L'assegno mensile degli uditori giudiziari previsto dall'ultimo comma dell'art. 128 e dalla tabella Q dell'ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è stabilito, a decorrere dal 1° novembre 1948, nella misura pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado cui gli uditori stessi sono assimilati.

     Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le entrate conseguenti dai provvedimenti indicati nell'art. 13 della legge 12 aprile 1949, n. 149.