§ 70.1.11 - R.D. 4 novembre 1932, n. 1423.
Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:04/11/1932
Numero:1423


Sommario
Art. 1.      Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, ad un tempo, lo spirito di [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere ed all'onore, abbiano affrontato [...]
Art. 4.  [3]
Art. 5.      In tempo di pace il carattere militare deve essere riconosciuto ad ogni impresa la quale sia strettamente connessa alle finalità per le quali le forze militari dello Stato sono istituite: [...]
Art. 6.      Il grado della decorazione al valor militare si commisura alla entità dell'atto di valore compiuto, quale è determinata dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dalla elevatezza [...]
Art. 7.      Il conferimento delle decorazioni al valor militare promana sempre dal Re, comandante di tutte le forze militari di terra, di mare e dell'aria; e si effettua con decreto reale.
Art. 8.      Per i militari in servizio sotto le armi la iniziativa della proposta può essere presa dal superiore immediato, o da altro superiore più elevato.
Art. 9.      E' dovere del comandante del corpo di vigilare perchè non siano indebitamente omesse proposte di decorazioni al valor militare nei riguardi di militari in servizio sotto le armi suoi dipendenti [...]
Art. 10.      Per i militari in congedo e per gli estranei alle forze militari che abbiano compiuto un atto di valore militare, l'iniziativa della proposta può essere assunta dalle autorità militari locali o, [...]
Art. 11.      La proposta al Re, da parte del ministro competente, deve essere preceduta dal parere di un organo consultivo militare, costituito a tal uopo, il quale si pronuncia sulla convenienza della [...]
Art. 12.      In tempo di guerra, quando la entità dell'atto di valore lo comporti e quando lo consiglino le vicende dello svolgimento delle operazioni belliche, può farsi luogo al conferimento di decorazioni [...]
Art. 13.      Contro la decisione negativa, adottata a riguardo di singole proposte, non è ammesso reclamo.
Art. 14.      Quando l'autore di un atto di valore militare sia rimasto vittima del proprio eroismo, o quando, comunque, sia deceduto dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione al valor militare [...]
Art. 15.      Nelle proposte e nelle concessioni di decorazioni al valor militare debbono essere tenute presenti le disposizioni della legge 24 marzo 1932, n. 453 circa i casi in cui si incorre nella perdita [...]
Art. 16.      Gli atti di valore militare reiterati, quando non comportino una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza [...]
Art. 17.      A ciascuna medaglia al valor militare è annesso un assegno annuo (soprassoldo) il cui ammontare è fissato per decreto reale, in conformità del disposto della legge 13 gennaio 1918, n. 17.
Art. 18.      L'assegno annuo annesso alle medaglie (soprassoldo) è corrisposto vita natural durante al decorato. Esso è riversibile senza diminuzione nella misura, a favore della vedova nei confronti della [...]
Art. 19.      Le insegne delle decorazioni al valor militare possono essere indossate anche sull'abito civile.
Art. 20.      Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle decorazioni al valor militare concesse alla memoria, di cui al precedente art. 14; la riversibilità dell'assegno annuo annesso alle [...]
Art. 21.      I decorati di medaglie al valor militare, che indossino le insegne delle decorazioni, anche se vestano l'abito civile, hanno diritto agli onori militari da parte delle sentinelle; e gli stessi [...]
Art. 22.      Le decorazioni al valor militare possono essere concesse anche ad intieri reparti non inferiori alle compagnie od a comandi che siansi collettivamente distinti per valore in azioni belliche.
Art. 23.      A cura del ministero competente, delle singole concessioni di decorazioni al valor militare viene data pubblica notizia con inserzione nel proprio bollettino e nella Gazzetta ufficiale.. Di esse [...]
Art. 24.      La consegna delle insegne ai decorati viventi, od ai congiunti di coloro che siano deceduti, od a reparti o comandi, deve aver luogo con la maggiore possibile solennità di forme esteriori, [...]
Art. 25.  [5]
Art. 26.      Le presenti disposizioni sostituiscono ed abrogano quelle sinora in vigore in materia di concessioni delle medaglie e della croce di guerra al valor militare, salvo quanto dispone il precedente [...]


§ 70.1.11 - R.D. 4 novembre 1932, n. 1423. [1]

Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare.

(G.U. 12 novembre 1932, n. 261)

 

     Art. 1.

     Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, ad un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle forze militari.

 

          Art. 2. [2]

     Le decorazioni al valor militare sono:

     le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la croce al valor militare.

 

          Art. 3.

     Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere ed all'onore, abbiano affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche.

     La concessione di dette decorazioni può aver luogo tuttavia solo quando l'atto compiuto sia tale che possa costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.

 

          Art. 4. [3]

     Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la croce al valor militare possono essere concesse anche per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace, quando in esse ricorrano le caratteristiche di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 5.

     In tempo di pace il carattere militare deve essere riconosciuto ad ogni impresa la quale sia strettamente connessa alle finalità per le quali le forze militari dello Stato sono istituite: qualunque sia la condizione e la qualità dell'autore.

     Quando l'impresa tenda soltanto a fini filantropici o tipicamente professionali, estranei o non strettamente connessi alle finalità per le quali sono istituite le forze militari dello Stato, si fa luogo alla concessione di ricompense di altra natura, anche se l'autore sia un militare in servizio sotto le armi.

 

          Art. 6.

     Il grado della decorazione al valor militare si commisura alla entità dell'atto di valore compiuto, quale è determinata dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dalla elevatezza degli intendimenti dell'autore, dalla gravità del rischio e dal modo col quale esso è stato affrontato, e dalla somma dei risultati conseguiti.

     La perdita della vita può essere la dimostrazione più evidente della gravità del rischio; tuttavia essa non può, da sola, costituire titolo ad una decorazione al valor militare nè indurre ad una supervalutazione dell'impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli altri elementi.

 

          Art. 7.

     Il conferimento delle decorazioni al valor militare promana sempre dal Re, comandante di tutte le forze militari di terra, di mare e dell'aria; e si effettua con decreto reale.

     La potestà di conferire le dette decorazioni può, in tempo di guerra, essere delegata dal Re agli alti comandi militari, non inferiori ai comandi di armata; ma, anche in tale caso, il conferimento è di poi sanzionato con decreto reale.

     I decreti reali di conferimento di decorazioni al valor militare, quando non sono emessi motu-proprio, sono emanati su proposta del ministro per la guerra; oppure su proposta dei ministri per la marina e per l'aeronautica per le rispettive forze militari; oppure su proposta del ministro per le colonie per le imprese coloniali.

 

          Art. 8.

     Per i militari in servizio sotto le armi la iniziativa della proposta può essere presa dal superiore immediato, o da altro superiore più elevato.

     Le proposte, corredate da tutti i documenti necessari per comprovare la realtà e le circostanze del fatto e per porre in evidenza tutti gli elementi del valore, sono avanzate per la via gerarchica, onde le autorità superiori possano esprimere il proprio parere.

     Esse debbono essere trasmesse all'amministrazione centrale competente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto, salvo che ricorrano particolari e giustificati motivi, nel qual caso il detto termine è prolungato fino a nove mesi [4] .

 

          Art. 9.

     E' dovere del comandante del corpo di vigilare perchè non siano indebitamente omesse proposte di decorazioni al valor militare nei riguardi di militari in servizio sotto le armi suoi dipendenti e perchè non si verifichino ingiustificati ritardi nell'inoltro delle proposte stesse.

 

          Art. 10.

     Per i militari in congedo e per gli estranei alle forze militari che abbiano compiuto un atto di valore militare, l'iniziativa della proposta può essere assunta dalle autorità militari locali o, in mancanza di esse, anche da autorità civili.

     La proposta deve essere rimessa al comando della divisione militare competente per territorio (od al comando similare per le altre forze armate) che, completatane, se occorra, la istruttoria, la trasmette, per la via gerarchica, all'amministrazione centrale competente.

     Anche per tali proposte valgono le disposizioni del precedente art. 8 per quanto riguarda termini e modalità.

 

          Art. 11.

     La proposta al Re, da parte del ministro competente, deve essere preceduta dal parere di un organo consultivo militare, costituito a tal uopo, il quale si pronuncia sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire. Di esso debbono far parte almeno due ufficiali della forza armata alla quale il militare appartiene.

     Con apposito decreto reale, da emanarsi su proposta del ministro per la guerra, di concerto con i ministri per la marina, per l'aeronautica, per le colonie e per le finanze, sarà provveduto alla costituzione di tale organo consultivo ed alle modalità del suo funzionamento.

 

          Art. 12.

     In tempo di guerra, quando la entità dell'atto di valore lo comporti e quando lo consiglino le vicende dello svolgimento delle operazioni belliche, può farsi luogo al conferimento di decorazioni al valor militare immediatamente dopo il fatto o con procedura singolarmente accelerata, da determinarsi con apposite disposizioni.

 

          Art. 13.

     Contro la decisione negativa, adottata a riguardo di singole proposte, non è ammesso reclamo.

     Non è del pari ammesso reclamo per ottenere per lo stesso fatto una decorazione di grado più elevato di quella concessa.

     E' peraltro consentito all'autore di un atto di valore militare di chiedere, nelle debite forme ed entro il termine perentorio di sei mesi dal fatto per il quale egli ritenga di meritare una decorazione, se sia stato fatto luogo alla relativa proposta.

 

          Art. 14.

     Quando l'autore di un atto di valore militare sia rimasto vittima del proprio eroismo, o quando, comunque, sia deceduto dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione al valor militare può essere concessa alla sua memoria.

     Le insegne ed i brevetti delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di persona deceduta, sono attribuite in proprietà alla vedova nei confronti della quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa di lei e purchè conservi lo stato vedovile; od al primogenito degli orfani; o, in mancanza dell'una o degli altri, al padre, ovvero alla madre, ovvero al maggiore dei fratelli.

     Quando manchino detti congiunti prossimi, le insegne ed i brevetti del deceduto sono attribuiti in proprietà al corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al comune di nascita, se egli era estraneo alle forze militari dello Stato.

     In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insegne ed i brevetti delle decorazioni concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni. E tali disposizioni si applicano per detti passaggi, anche nel caso di morte del decorato che sia già in possesso delle insegne e dei brevetti.

 

          Art. 15.

     Nelle proposte e nelle concessioni di decorazioni al valor militare debbono essere tenute presenti le disposizioni della legge 24 marzo 1932, n. 453 circa i casi in cui si incorre nella perdita di diritto o discrezionale di esse.

 

          Art. 16.

     Gli atti di valore militare reiterati, quando non comportino una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero.

     Non è peraltro consentito il conferimento di più decorazioni per un solo fatto d'armi, anche se molteplici siano stati gli atti di ardimento compiuti in tale fatto d'armi dalla stessa persona.

     La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.

 

          Art. 17.

     A ciascuna medaglia al valor militare è annesso un assegno annuo (soprassoldo) il cui ammontare è fissato per decreto reale, in conformità del disposto della legge 13 gennaio 1918, n. 17.

     Peraltro agli stranieri per origine sono conferite le sole medaglie, senza l'assegno suddetto.

 

          Art. 18.

     L'assegno annuo annesso alle medaglie (soprassoldo) è corrisposto vita natural durante al decorato. Esso è riversibile senza diminuzione nella misura, a favore della vedova nei confronti della quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa di lei e sinchè conservi lo stato vedovile, o degli orfani legittimi, cumulativamente, sinchè siano minorenni e, se femmine, anche di stato nubile.

     La riversibilità del soprassoldo di medaglia dei militari morti per causa di servizio di guerra, o attinente alla guerra, è ammessa, oltre che a favore della vedova e degli orfani, anche a favore di altri congiunti, con le norme e le condizioni prescritte dal regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

     Quando trattisi di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, l'assegno annuo è concesso direttamente a quello dei congiunti a favore del quale è ammessa la riversibilità.

     L'assegno annuo annesso alle medaglie al valor militare non è mai cedibile nè sequestrabile.

 

          Art. 19.

     Le insegne delle decorazioni al valor militare possono essere indossate anche sull'abito civile.

     E' data facoltà di fregiarsi delle insegne delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di un deceduto, alla sua vedova nei confronti della quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa di lei e sinchè conservi lo stato vedovile; oppure al padre; oppure alla madre di lui.

 

          Art. 20.

     Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle decorazioni al valor militare concesse alla memoria, di cui al precedente art. 14; la riversibilità dell'assegno annuo annesso alle medaglie, di cui al precedente art. 18; l'autorizzazione ad indossare le insegne, di cui al precedente art. 19, è necessario essere immuni da gravi carichi penali e morali.

 

          Art. 21.

     I decorati di medaglie al valor militare, che indossino le insegne delle decorazioni, anche se vestano l'abito civile, hanno diritto agli onori militari da parte delle sentinelle; e gli stessi onori spettano ai congiunti dei decorati di medaglie al valor militare che abbiano diritto di indossare ed effettivamente indossino in modo visibile le insegne.

     I decorati di medaglie al valor militare che vestano la divisa militare ed indossino le insegne hanno pure diritto al saluto da parte dei militari di pari grado.

 

          Art. 22.

     Le decorazioni al valor militare possono essere concesse anche ad intieri reparti non inferiori alle compagnie od a comandi che siansi collettivamente distinti per valore in azioni belliche.

     Le insegne sono appese alla bandiera o al labaro quando il reparto decorato ne sia dotato.

     L'assegno annuo (soprassoldo) annesso alle medaglie al valor militare, concesse come ricompense collettive, è corrisposto in perpetuo alla cassa dell'ente che amministra il reparto o comando decorato ed è erogato in premio ai militari di truppa che siansi distinti nell'anno per condotta e disciplina.

 

          Art. 23.

     A cura del ministero competente, delle singole concessioni di decorazioni al valor militare viene data pubblica notizia con inserzione nel proprio bollettino e nella Gazzetta ufficiale.. Di esse viene inoltre data particolare partecipazione, con la comunicazione integrale delle motivazioni, al comune di nascita del decorato.

     Spetta al detto comune l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con la inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

 

          Art. 24.

     La consegna delle insegne ai decorati viventi, od ai congiunti di coloro che siano deceduti, od a reparti o comandi, deve aver luogo con la maggiore possibile solennità di forme esteriori, dinanzi alle truppe schierate ed in occasione di una festa nazionale o di una solennità militare.

 

          Art. 25. [5]

     Ferme restando le disposizioni in vigore per quanto riguarda le insegne metalliche ed i brevetti, il distintivo delle decorazioni al valor militare è identico, quanto a colore e dimensioni, per tutti i gradi.

     Tale distintivo è costituito da un nastrino di seta di colore turchino celeste della larghezza di trentasette millimetri.

     Esso è privo di contrassegni per la croce al valor militare e contrassegnato invece da una stellina a cinque punte di bronzo e di argento, rispettivamente per le medaglie al valor militare di bronzo e di argento.

     Per le medaglie d'oro al valor militare, il medesimo distintivo è contrassegnato da una stellina a cinque punte di oro, inquadrata in un piccolo fregio di fronde d'alloro dello stesso metallo.

 

          Art. 26.

     Le presenti disposizioni sostituiscono ed abrogano quelle sinora in vigore in materia di concessioni delle medaglie e della croce di guerra al valor militare, salvo quanto dispone il precedente art. 25.

     Il ministro per la guerra, di concerto con gli altri ministri interessati, provvederà alla emanazione delle norme occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

 


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 17 ottobre 1941, n. 1480.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del R.D. 17 ottobre 1941, n. 1480.

[4]  Comma così sostituito dall'art. unico del R.D. 13 luglio 1939, n. 1260.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. unico del R.D. 10 maggio 1943, n. 629.